Art. 17
                Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

  1.  Anche  al  fine  di  contribuire  al  rilancio  dello  sviluppo
socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il
6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre  2007, che avra' luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009,
si terra' nel territorio della citta' di L'Aquila.
  2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della
nuova localizzazione dell'evento predetto nonche' dell'ottimizzazione
degli  interventi  realizzati,  in  corso  o  programmati  sulla base
dell'ordinanza   n.   3629   del   20  novembre  2007,  e  successive
modificazioni,  sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri adottate sulla base del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  21
settembre  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24
settembre  2007.  Le  medesime ordinanze continuano ad applicarsi per
assicurare  il  completamento  delle  opere in corso di realizzazione
nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione
del vertice G8 nella citta' di L'Aquila.
  3.  Al  fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per
affrontare  gli  oneri  derivanti  dall'emergenza  sismica  di cui al
presente    decreto,    il   Commissario   delegato   provvede   alla
riprogrammazione   e   rifunzionalizzazione   degli   interventi  per
l'organizzazione  del  vertice  G8  e  adotta  ogni  necessario  atto
consequenziale  per  la  rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta
salva  la puntuale verifica delle quantita' effettivamente realizzate
per  ciascuna  categoria  di  lavori, servizi e forniture, i rapporti
giuridici  sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre
2007,  e  successive  modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il
diritto  di  recesso  dell'appaltatore.  A  tale  fine, non sono piu'
dovute,  ove  previste,  le percentuali di corrispettivo riconosciute
agli  appaltatori  a  titolo  di  maggiorazione  per  le  lavorazioni
eseguite  su  piu'  turni  e  di  premio  di  produzione,  sui lavori
contabilizzati  a  decorrere  dal  1°  marzo  2009. Per i servizi, le
forniture  e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui
al  presente  comma,  la  rinegoziazione  tiene  conto  della diversa
localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le
parti  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera
professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, sono ridotti del 50 per cento
rispetto al compenso originariamente pattuito.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta   del   Commissario  delegato,  sono  accertati  i  risparmi
derivanti  dal  presente  articolo  e  dai  conseguenti provvedimenti
attuativi  e  i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva
per  le  spese  impreviste  dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.