Art. 18
                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3,
commi  3  e  6,  dall'articolo  4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4,
dall'articolo  7,  commi  1,  2  e  3,  dall'articolo  8,  comma 3, e
dall'articolo  11,  commi  1  e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per
l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni
di  euro  per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a
500  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
milioni  di  euro  per  l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno
2016,  a  133,8  milioni  di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro
per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033, si provvede, quanto:
a) a  150  milioni  di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per
   l'anno  2011,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui
   all'articolo  5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a  300  milioni  di  euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1,
   comma  22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a  380  milioni  di  euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle
   risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a  472,5  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, a 389,2 milioni per
   l'anno  2010,  a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno
   2012,  a  500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
   milioni  per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a
   133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per
   ciascuno  degli  anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per
   l'anno  2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni
   di  euro  per  l'anno  2032  e  a  2,9 milioni di euro a decorrere
   dall'anno  2033,  mediante  utilizzo di quota parte delle maggiori
   entrate recate dal presente decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.