Art. 18.
                       (Patto di convergenza)

1.  Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi  e  gli  interventi  appositamente individuati da parte del
Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo
confronto  e  valutazione  congiunta in sede di Conferenza unificata,
propone  norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte
a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni
standard   dei  vari  livelli  di  governo  nonche'  un  percorso  di
convergenza  degli  obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle
prestazioni  e  alle  funzioni  fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per
ciascun  livello  di governo territoriale, il livello programmato dei
saldi  da  rispettare,  le  modalita'  di  ricorso  al debito nonche'
l'obiettivo  programmato  della  pressione  fiscale  complessiva, nel
rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.
Nel  caso  in  cui  il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza
permanente  per  il  coordinamento della finanza pubblica, rilevi che
uno  o piu' enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo
Stato  attiva,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza unificata, e
limitatamente  agli  enti  che presentano i maggiori scosta-menti nei
costi  per  abitante,  un  procedimento,  denominato  "Piano  per  il
conseguimento  degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le
cause  degli  scostamenti  e  a  stabilire  le  azioni  correttive da
intraprendere,  anche  fornendo  agli  enti  la necessaria assistenza
tecnica  e  utilizzando,  ove  possibile,  il metodo della diffusione
delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.
 
          Nota all'art. 18:
             -  Per  il  testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.