Art. 21.
                      Scuole in lingua slovena


  1.  Il  dirigente  preposto  all'ufficio  scolastico  regionale del
Friuli-Venezia  Giulia  definisce  con  proprio  decreto le dotazioni
organiche  provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei
limiti  delle  dotazioni  regionali, tenendo conto di quanto previsto
dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.