Art. 17.

                         Oggetto e finalita'


  1.   Le  disposizioni  del  presente  titolo  recano  strumenti  di
valorizzazione   del   merito   e   metodi  di  incentivazione  della
produttivita' e della qualita' della prestazione lavorativa informati
a  principi  di  selettivita'  e concorsualita' nelle progressioni di
carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
  2.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  del presente Titolo non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni  interessate utilizzano a tale fine le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.