Art. 20.

                         (Anno finanziario)

    1.  La  gestione  finanziaria  dello  Stato  si svolge in base al
bilancio  annuale  di  previsione  redatto in termini di competenza e
cassa.
    2.  L'unita'  temporale  della gestione e' l'anno finanziario che
comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.