Art. 22. 
 
                       (Bilancio pluriennale) 
 
    L Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati
nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre  un  periodo  di  tre
anni. Il bilancio pluriennale,  redatto  in  base  alla  legislazione
vigente per missioni e programmi,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, espone separatamente: 
    a)  l'andamento  delle  entrate  e  delle  spese  in  base   alla
legislazione vigente - bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,
di cui all'articolo 21; 
    b) le previsioni  sull'andamento  delle  entrate  e  delle  spese
tenendo  conto  degli  effetti  degli  interventi  programmati  nella
Decisione   di   cui   all'articolo   10   -   bilancio   pluriennale
programmatico. 
    2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 e' integrato con gli
effetti della legge di stabilita'. Esso non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi  contemplate  ed  e'
aggiornato annualmente.