Art. 24. 
 
         (Integrita', universalita' ed unita' del bilancio) 
 
    1. I criteri dell'integrita',  dell'universalita'  e  dell'unita'
del   bilancio   dello   Stato   costituiscono   profili    attuativi
dell'articolo 81 della Costituzione. 
    2. Sulla base del  criterio  dell'integrita',  tutte  le  entrate
devono  essere  iscritte  in  bilancio  al  lordo  delle   spese   di
riscossione e di altre eventuali spese ad esse  connesse.  Parimenti,
tutte le spese devono  essere  iscritte  in  bilancio  integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 
    3. Sulla base dei criteri dell'universalita'  e  dell'unita',  e'
vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi
consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). 
    4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi  provento  per
spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di  proventi
riscossi per conto di enti, le oblazioni  e  simili,  fatte  a  scopo
determinato. 
    5. Restano valide le disposizioni legislative  che  prevedono  la
riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate. 
 
              Note all'art. 24: 
              Per il riferimento all'art. 81  della  Costituzione  si
          veda nelle note all'art. 11.