ART. 35.
                      (Gestioni previdenziali).
   1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi
dell'articolo  37,  comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88,   e   successive  modificazioni,  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti,  alle  gestioni  dei  lavoratori  autonomi, alla gestione
speciale  minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma
34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ad integrazione dei
trasferimenti  di  cui  alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti,  alla  gestione  esercenti  attivita' commerciali ed alla
gestione  artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in
lire  496  miliardi  ed  in  lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli
importi   complessivamente  dovuti  alle  gestioni  interessate  sono
determinati  per  l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi
ed  in  lire  6.273  miliardi.  I  medesimi  complessivi importi sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, al netto, per
quanto  attiene  al trasferimento di cui alla lettera a), della somma
di  lire  2.274  miliardi  attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti,  mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione
a  carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici
liquidati  anteriormente  al  1o  gennaio 1989; delle somme di lire 4
miliardi  e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
   2.  All'articolo  59,  comma  34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  al  quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della
legge  23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli
esercizi 1998 e 1999, ".
 
                    Note all'art. 35:
                 Al comma 1:
                    - L'art.  37,  comma 3, lettera c), della legge 9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro) cosi'
          recita:
                    "3. Sono a carico della gestione:
                      a) (Omissis);
                      b) (Omissis);
                      c) una  quota  parte  di ciascuna mensilita' di
          pensione  erogata  dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti
          dalle  gestioni  dei  lavoratori  autonomi,  dalla gestione
          speciale  minatori  e  dell'Ente  nazionale di previdenza e
          assistenza  per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), per
          un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art.
          21,  comma  3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma
          e'  annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale".
                    - Il   comma  34  dell'art.  59  della  legge  27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza  pubblica),  cosi'  come modificato dal comma 2 del
          presente articolo, e' il seguente:
                    "34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera  c),  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  del-l'onere  relativo  ai trattamenti
          pensionistici  liquidati  anteriormente al 1o gennaio 1989,
          e'  incrementato  della  somma  di  lire 6.000 miliardi con
          effetto  dall'anno  1998,  a titolo di concorso dello Stato
          all'onere   pensionistico   derivante   dalle  pensioni  di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore  della  legge  12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
          assegnata   per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
          artigiani  e  per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
          attivita'  commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
          criteri  di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
          decorrere  dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma
          2,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento
          di  cui  all'art.  14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          sulla   base   degli   elementi   amministrativi   relativi
          all'ultimo   consuntivo   approvato,   sono   definite   le
          percentuali  di  riparto,  fra le gestioni interessate, del
          predetto   importo   al   netto   della   richiamata  somma
          aggiuntiva.   Sono   escluse   da   tale   procedimento  di
          ripartizione  le quote dell'importo assegnato alla gestione
          speciale  minatori  e  all'Ente  nazionale di previdenza ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'   escluse   dal  predetto  procedimento  le  quote
          assegnate  alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
          legge  9 marzo  1989,  n. 88, per un importo pari al 50 per
          cento  di  quello  definito  con legge 23 dicembre 1996, n.
          663.  Resta  in  ogni  caso confermato che per il pagamento
          delle   pensioni   INPS   sono  autorizzate,  ove  occorra,
          anticipazioni  di  tesoreria  all'Ente  poste italiane fino
          alla  concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente da
          quest'ultimo  Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
          da intendersi senza oneri di interessi".
                    - L'art.  14  della  legge  7 agosto 1990, n. 241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  cosi'
          recita:
                    "Art.  14.  - 1. Qualora sia opportuno effettuare
          un  esame  contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
          in   un   procedimento   amministrativo,  l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
                    2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche
          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
                    2-bis.  Nella  prima riunione della conferenza di
          servizi  le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
          il   termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad  una
          decisione.   In   caso   di  inutile  decorso  del  termine
          l'amministrazione  indicente  procede  ai  sensi  dei commi
          3-bis e 4.
                    2-ter.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
          si  applicano  anche  quando  l'attivita'  del  privato sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
                    3.     Si     considera    acquisito    l'assenso
          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non
          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato
          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
                    3-bis.  Nel caso in cui una amministrazione abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
                    4.  Qualora il motivato dissenso alla conclusione
          del   procedimento  sia  espresso  da  una  amministrazione
          proposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
          l'amministrazione  procedente  puo' richiedere, purche' non
          vi   sia   stata  una  precedente  valutazione  di  impatto
          ambientale  negativa  in base alle norme tecniche di cui al
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri
          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
          del  5  gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
                    4-bis.  La  conferenza  di  servizi  puo'  essere
          convocata   anche  per  l'esame  contestuale  di  interessi
          coinvolti  in  piu'  procedimenti  amministrativi connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
          conferenza  e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa
          informale  intesa,  da una delle amministrazioni che curano
          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
          competente     a    concludere    il    procedimento    che
          cronologicamente   deve   precedere   gli  altri  connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta. Al comma 2:
                    - Per  il  testo  del comma 34 dell'art. 59 della
          legge n. 449/1997, si veda in nota al comma 1