ART. 36.
      (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).
   1.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  di  concerto  con i Ministri delle finanze e del lavoro e
della  previdenza  sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu'
operazioni  di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL,
maturati  e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo
con  poteri  sostitutivi  in  caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale  dell'assistenza  di  uno o piu' consulenti finanziari scelti,
anche  in  deroga  alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive  tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in
quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
e  gli  articoli  13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni.
 
                    Note all'art. 36:
                    - La  legge  30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni
          sulla  cartolarizzazione  dei  crediti) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
                    - Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
                    "Art.   13   (Cessione  e  cartolarizzazione  dei
          crediti INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8
          del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  i
          crediti   contributivi,  ivi  compresi  gli  accessori  per
          interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e
          quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui
          al  comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche
          al  fine  di  rendere piu' celere la riscossione, al valore
          netto    risultante    dai   bilanci   e   dai   rendiconti
          dell'Istituto.
                    2.  Le  tipologie  e i valori dei crediti ceduti,
          comunque  non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi,
          le  modalita'  tecniche, i tempi e il prezzo della cessione
          sono  determinati  con  uno o piu' decreti del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con i Ministri delle finanze e del lavoro e della
          previdenza   sociale.   Per  tipologie  diverse  da  quelle
          individuate  dai predetti decreti si applicano i commi 18 e
          19.
                    3.  Alla  cessione non si applica l'art. 1264 del
          codice  civile  esi  applicano  gli articoli 3, 5 e 6 della
          legge  21 febbraio 1991, n. 52.I privilegi e le garanzie di
          qualunque  tipo  che  assistono  i  crediti  oggetto  della
          cessione  conservano  la  loro validita' e il loro grado in
          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
          o annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei
          crediti   al   tempo   della   cessione,  ma  non  risponde
          dell'insolvenza  dei  debitori.  Restano  impregiudicate le
          attribuzioni  dell'INPS  quanto  alle facolta' di concedere
          rateazioni  e  dilazioni  ai sensi della normativa vigente,
          compresi   i  crediti  oggetto  della  cessione,  anche  se
          iscritti a ruolo per la riscossione.
                    4.  Il  cessionario  e'  individuato ai sensi del
          decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e
          gli  intermediari  finanziari  abilitati o fra associazioni
          temporanee di imprese tra detti soggetti.
                    5. Il cessionario e' autorizzato a costituire una
          societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto
          dei  crediti  di cui al presente articolo. Alla societa' si
          applicano  le disposizioni contenute nel titolo V del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al  decreto  legislativo  1o  settembre  1993,  n.  385, ad
          esclusione del-l'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c) e 4,
          nonche'  le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
          titolo  VIII  del  medesimo testo unico. Tale societa' puo'
          finanziare  le  operazioni  di  acquisto  dei crediti anche
          mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano
          gli  articoli  129 e 143 del citato testo unico emanato con
          decreto    legislativo   1o   settembre   1993,   n.   385;
          all'emissione  dei predetti titoli non si applica l'art. 11
          del  medesimo  testo  unico.  Ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  i  titoli  di cui al presente comma sono soggetti
          alla  disciplina  prevista  per  i  titoli obbligazionari e
          similari   emessi   da   societa'   quotate   nei   mercati
          regolamentati.
                    6.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore
          della  riforma  della  riscossione a mezzo ruolo, l'INPS e'
          obbligato  ad  iscrivere  a ruolo, ad eccezione dei crediti
          gia'   oggetto   dei   procedimenti  civili  di  cognizione
          ordinaria  e  di esecuzione, per i quali forma un elenco da
          trasmettere   al   cessionario,  i  crediti  ceduti,  rende
          esecutivi  i  ruoli  e li affida in carico ai concessionari
          del  servizio  di riscossione dei tributi di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43,
          trasmettendo  copia  degli  stessi  al  cessionario. L'INPS
          forma  un  separato  elenco  dei crediti ceduti, oggetto di
          contestazione   nei   procedimenti   civili  di  cognizione
          ordinaria  e  di esecuzione, e lo trasmette al cessionario.
          Nei  rapporti  tra  cedente  e  cessionario,  l'elenco  dei
          crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono
          documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del
          codice civile.
                    7.  I  concessionari  provvedono alla riscossione
          coattiva  dei  ruoli  ai  sensi  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
          riversano le somme riscosse al cessionario.
                    8.  La  cessione  dei  crediti di cui al presente
          articolo  costituisce  successione a titolo particolare nel
          diritto  ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di
          esecuzione,  pendenti  alla data della cessione, si applica
          l'art.  111,  commi primo e quarto, del codice di procedura
          civile.   Il   cessionario   puo'   intervenire   in   tali
          procedimenti  ma  non  puo' essere chiamato in causa, fermo
          restando   che   l'INPS   non  puo'  in  ogni  caso  essere
          estromesso.  Qualora, successivamente alla trasmissione dei
          ruoli  di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il
          ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai
          sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre
          1989,  n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario
          nel lato passivo tra I'INPS ed il cessionario.
                    9.   I   rapporti   tra   il   cessionario   e  i
          concessionari     della     riscossione    sono    regolati
          contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS.
          Con   tale  convenzione  sono  determinati  i  compensi  da
          corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di
          controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario
          si  obbliga  nei  confronti  dell'INPS  a  stipulare  con i
          concessionari  convenzioni  conformi alla convenzione tipo.
          Ai  concessionari  spettano  i compensi ed i rimborsi spese
          definiti  ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1
          della legge 28 settembre 1998, n. 337.
                    10. Il concessionario e il cessionario comunicano
          all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite
          con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica, di concerto con i Ministri delle
          finanze  e  del  lavoro  e della previdenza sociale, i dati
          relativi  all'andamento  delle riscossioni. L'INPS comunica
          periodicamente  al cessionario gli esiti dei giudizi di cui
          al comma 8.
                    11.  Il  cessionario  trattiene le somme riscosse
          fino   alla   concorrenza   di   lire   8.000   miliardi  e
          dell'eventuale maggiore   somma  corrisposta  a  titolo  di
          prezzo  definitivo,  nonche'  degli oneri per il servizio e
          per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle
          indicate  nel periodo precedente vengono riversate all'INPS
          secondo  le  norme  stabilite nel contratto di cessione dei
          crediti di cui al comma 1.
                    12.  I  concessionari  rendono  all'INPS il conto
          della  gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
                    13.  L'amministrazione  finanziaria  effettua nei
          confronti   del   concessionario   controlli   a   campione
          sull'efficienza della riscossione.
                    14.  Resta  fermo  il diritto al risarcimento dei
          danni  derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi
          contrattuali assunti dal cessionario.
                    15.  Il  rapporto  di gestione dei crediti ceduti
          dura  fino  alla  data  di  cessione  di  tali crediti alla
          costituenda  societa' di cui all'art. 15 avente per oggetto
          esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.
                    16.  Le  cessioni di cui ai commi precedenti sono
          esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
          ogni altra imposta indiretta.
                    17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma
          136,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato
          il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a
          dichiarazione  unificata  sulla  base delle modalita' e dei
          tassi  previsti  dal  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241.
                    18.  L'INPS,  al  fine di realizzare celermente i
          propri incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito
          di  piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso
          delibere  del  proprio  consiglio  di amministrazione, alla
          cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.
                    19. La cessione, al momento del trasferimento del
          credito,  produce  la liberazione del cedente nei confronti
          del  cessionario  e  non  puo'  essere  effettuata  per una
          entita'    complessiva    inferiore    all'ammontare    dei
          contributi".
                    "Art.  14 (Regolamentazione rateale di debiti per
          contributi    ed    accessori).   -   1.   Ferme   restando
          le maggiorazioni  previste  in  materia di regolamentazione
          rateale    dei   debiti   contributivi   previdenziali   ed
          assistenziali  e  di sanzioni in caso di ritardato o omesso
          versamento  degli  stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999,
          per   la   determinazione   del   tasso   di  interesse  di
          differimento   e  di  dilazione  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge  29 luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26 settembre  1981, n. 537, e
          successive   modificazioni,   e'  preso  a  base  il  tasso
          ufficiale di sconto".
                    "Art. 15 (Societa' per la gestione dei rimborsi).
          -  1.  Il  Governo e' autorizzato a costituire una societa'
          per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi
          di  lire,  avente  per  oggetto  esclusivo  la gestione dei
          rimborsi  d'imposta  e contributivi; il pagamento di quanto
          dovuto  per  tali  rimborsi e' assicurato dalla riscossione
          dei  crediti  d'imposta  e  contributivi che saranno ceduti
          alla  predetta  societa'  dallo  Stato, dagli enti pubblici
          previdenziali   e   dal  cessionario  deicrediti  INPS.  La
          cessione  dei  debiti  e  dei  crediti  avviene  al  valore
          nominale.
                    2.   La   societa'   provvede,  tra  l'altro,  ad
          acquisire  la liquidita' necessaria ai fini di cui al comma
          1  mediante  operazioni  di  cessione  dei  crediti ad essa
          ceduti.
                    3.  I  crediti d'imposta e contributivi di cui al
          comma  1  sono  integralmente garantiti dai cedenti. Non e'
          richiesto  l'assenso  dei  creditori  per l'efficacia della
          successione  nei  debiti  relativi  ai rimborsi d'imposta e
          contributivi;  eventuali  rinunzie o transazioni effettuate
          posteriormente   alla   successione   in   tali  debiti  si
          riflettono  sull'estensione  della  garanzia da parte dello
          Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.
                    4.  Alle  controversie  pendenti nelle quali sono
          parte  lo  Stato  e  gli  altri  enti impositori si applica
          l'art.   111   del   codice   di  procedura  civile;  nelle
          controversie  sorte  successivamente  alla  successione nei
          crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra
          i  soggetti  pubblici  di  cui  al  comma  1  e la predetta
          societa'.
                    5.  La  riscossione  dei crediti ceduti avviene a
          mezzo  dei  concessionari  del  servizio di riscossione dei
          tributi,  con  le  modalita'  e  le  procedure indicate nel
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  e  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43".