ART. 36. (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Note all'art. 36: - La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111. - Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto. 2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalita' tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e 19. 3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice civile esi applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione. 4. Il cessionario e' individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti. 5. Il cessionario e' autorizzato a costituire una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla societa' si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione del-l'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c) e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale societa' puo' finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'art. 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da societa' quotate nei mercati regolamentati. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS e' obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti gia' oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del codice civile. 7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario. 8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario puo' intervenire in tali procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non puo' in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra I'INPS ed il cessionario. 9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. 10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8. 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonche' degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. 12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione. 14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario. 15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda societa' di cui all'art. 15 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi. 16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. 17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo. 19. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non puo' essere effettuata per una entita' complessiva inferiore all'ammontare dei contributi". "Art. 14 (Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori). - 1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, e' preso a base il tasso ufficiale di sconto". "Art. 15 (Societa' per la gestione dei rimborsi). - 1. Il Governo e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi e' assicurato dalla riscossione dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta societa' dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario deicrediti INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale. 2. La societa' provvede, tra l'altro, ad acquisire la liquidita' necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti. 3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1 sono integralmente garantiti dai cedenti. Non e' richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1. 4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica l'art. 111 del codice di procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta societa'. 5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalita' e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".