ART. 37.
            (Contributo su pensioni con importo elevato).
   1.  A  decorrere dal 1o gennaio 2000 e per un periodo di tre anni,
sugli  importi  dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti  da enti
gestori   di   forme   di  previdenza  obbligatorie  complessivamente
superiori  al  massimale  annuo  previsto  dall'articolo 2, comma 18,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente,
un  contributo  di  solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo
modalita'  e  termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Gli  importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel
fondo  di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.
196,  per  le  finalita'  stabilite  dall'articolo  9, comma 3, della
medesima  legge;  con  il  decreto  previsto dal predetto articolo 9,
comma  3,  vengono  stabiliti  modalita',  condizioni  e  termini del
concorso  agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura
assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli
articoli  6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
e  successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette
disposizioni,  in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da
contribuzione   dei   lavoratori   iscritti   alla  gestione  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
 
                    Note all'art. 37:
                 Al comma 1:
                    - Il  comma  18  dell'art. 2 della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare) cosi' recita:
                    "18.  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso
          alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
          nella  retribuzione  imponibile ai sensi dell'art. 12 della
          legge  30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale  della  provvista  relativa  ai  mutui e prestiti
          concessi  dal  datore  del lavoro ai dipendenti ed il tasso
          agevolato,  se  inferiore  al  predetto costo, applicato ai
          dipendenti  stessi.  Per  i lavoratori, privi di anzianita'
          contributiva,  che  si  iscrivono a far data dal 1o gennaio
          1996  a  forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
          esercitano  l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
          del  comma 23 del-l'art. 1, e' stabilito un massimale annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con  effetto  sui  periodi  contributivi  e  sulle quote di
          pensione  successivi  alla data di prima assunzione, ovvero
          successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.  Detta
          misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati,
          cosi'   come   calcolato   dall'ISTAT.   Il  Governo  della
          Repubblica  e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
          relative  al trattamento fiscale e contributivo della parte
          di  reddito  eccedente  l'importo  del tetto in vigore, ove
          destinata  al  finanziamento  dei  Fondi pensione di cui al
          decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto  ai  principi gia' previsti nel predetto decreto e
          successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 2:
                    - Il  comma  2  dell'art. 5 della legge 24 giugno
          1997,    n.   196   (Norme   in   materia   di   promozione
          dell'occupazione) cosi' recita:
                    "2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad
          un  Fondo  appositamente costituito presso il Ministero del
          lavoro  e della previdenza sociale, per essere destinati al
          finanziamento,  anche  con  il  concorso  delle regioni, di
          iniziative  mirate  al  soddisfacimento  delle  esigenze di
          formazione  dei  lavoratori assunti con il contratto di cui
          all'art.  3.I  criteri  e  le  modalita'  di utilizzo delle
          disponibilita'  del  Fondo  di  cui  al presente comma sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Hanno
          priorita'   nei   predetti   finanziamenti   le  iniziative
          proposte,  anche  congiuntamente dalle imprese fornitrici e
          dagli  enti  bilaterali,  operanti  in ambito categoriale e
          costituiti   dalle   organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative  nel predetto ambito, nonche' dagli enti di
          formazione  professionale di cui all'art. 5, secondo comma,
          lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
                    3. Al fine di garantire la copertura assicurativa
          per  i  lavoratori impegnati in iniziative formative di cui
          all'art.  5,  comma  2, nonche' per i periodi intercorrenti
          fra  i  contratti  per  prestazioni  di  lavoro  temporaneo
          stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  viene  stabilita,  nei limiti delle
          risorse  derivanti  dal contributo di cui all'art. 5, comma
          1,  la  possibilita'  di concorso agli oneri contributivi a
          carico  del  lavoratore  previsti  dagli articoli 6 e 7 del
          decreto  legislativo  16 settembre  1996,  n.  564.  Con il
          medesimo  decreto viene stabilita la misura di retribuzione
          convenzionale   in  riferimento  alla  quale  i  lavoratori
          assunti  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la
          differenza  contributiva  per  i  periodi  in  cui  abbiano
          percepito  una  retribuzione  inferiore  rispetto  a quella
          convenzionale  ovvero  abbiano usufruito dell'indennita' di
          disponibilita'  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  e  fino a
          concorrenza della medesima misura".
                    - Il  testo  degli  articoli 6, 7 e 8 del decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n. 564 (Attuazione della
          delega  conferita  dall'art.  1,  comma 39,  della  legge 8
          agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa
          e  di  copertura  assicurativa per i periodi non coperti da
          contribuzione) e' il seguente:
                    "Art.  6  (Periodi  di  formazione professionale,
          studio  e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro).
          -  1.  In favore degli iscritti al-l'assicurazione generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e  alle  forme  di essa sostitutive ed esclusive, i periodi
          successivi    al    31   dicembre   1996,   di   formazione
          professionale,  di  studio o di ricerca, privi di copertura
          assicurativa,  finalizzati  alla  acquisizione  di titoli o
          competenze  professionali  richiesti  per  l'assunzione  al
          lavoro  o  per  la  progressione in carriera possono essere
          riscattati  a  domanda,  qualora,  ove  previsto, sia stato
          conseguito  il  relativo  titolo  o  attestato, mediante il
          versamento della riserva matematica secondo le modalita' di
          cui  all'art.  13  della  legge  12 agosto 1962, n. 1338, e
          successive modificazioni e integrazioni.
                    2.  La  facolta'  di  cui  al comma 1 puo' essere
          esercitata   anche   per   i  periodi  corrispondenti  alle
          tipologie  di  inserimento  nel  mercato del lavoro ove non
          comportanti  rapporti  di  lavoro con obbligo di iscrizione
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa
          sostitutive ed esclusive.
                    3.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  sono individuati i corsi di formazione
          professionale,  i  periodi  di  studio  o  di  ricerca e le
          tipologie  di  ingresso  al mercato del lavoro ammessi alla
          copertura assicurativa ai sensi del comma 1".
                    "Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di
          lavoro   e   l'altro   nel   caso  di  lavori  discontinui,
          stagionali,  temporanei).  -  1.  In  favore degli iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa
          sostitutive  ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro
          dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
          periodi  intercorrenti  successivi al 31 dicembre 1996, non
          coperti  da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
          essere  riscattati, a domanda, mediante il versamento della
          riserva  matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13
          della   legge   12  agosto  1962,  n.  1338,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
                    2.  Per  i  periodi di cui al comma 1, i soggetti
          indicati nel commna medesimo possono essere autorizzati, in
          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento
          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai
          sensi  della  legge  18  febbraio  1983,  n.  47.  Per tale
          autorizzazione  e'  richiesto il possesso di almeno un anno
          di  contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
          assicurativi di cui al comma 1.
                    3.  Ai  fini dell'esercizio della facolta' di cui
          ai  commi  1  e 2, i soggetti interessati devono provare la
          regolare  iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  e  il
          permanere  dello  stato  di  disoccupazione  per  tutto  il
          periodo  per cui si chiede la copertura mediante riscatto o
          contribuzione volontaria".
                    "Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo
          parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In
          favore    degli    iscritti    all'assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
          attivita'  di  lavoro  dipendente con contratti di lavoro a
          tempo  parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
          periodi   successivi   al   31   dicembre   1996,   di  non
          effettuazione  della prestazione lavorativa, non coperti da
          contribuzione  obbligatoria,  possono  essere riscattati, a
          domanda,  mediante  il  versamento della riserva matematica
          secondo  le  modalita'  di  cui  all'art. 13 della legge 12
          agosto   1962,  n.  1338,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
                    2.  Per  i  periodi di cui al comma 1, i soggetti
          indicati  nel comma medesimo possono essere autorizzati, in
          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento
          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai
          sensi  della  legge  18 febbraio  l983,  n.  47.  Per  tale
          autorizzazione  e'  richiesto il possesso di almeno un anno
          di  contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
          assicurativi di cui al comma 1.
                    3.  Ai  fini dell'esercizio della facolta' di cui
          ai  commi  1  e 2, i soggetti interessati devono provare lo
          stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per
          tutto  il  periodo  per cui si chiede la copertura mediante
          riscatto o contribuzione volontaria".
                    - Il  comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95,
          e' il seguente:
                    "26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'I.N.P.S.    e    finalizzata    all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".