ART. 37. (Contributo su pensioni con importo elevato). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
Note all'art. 37: Al comma 1: - Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1o gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 del-l'art. 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 2: - Il comma 2 dell'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita: "2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3.I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorita' nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonche' dagli enti di formazione professionale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'art. 5, comma 2, nonche' per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1, la possibilita' di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura". - Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da contribuzione) e' il seguente: "Art. 6 (Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro). - 1. In favore degli iscritti al-l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1". "Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel commna medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria". "Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio l983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria". - Il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95, e' il seguente: "26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'I.N.P.S. e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".