ART. 39.
              (Retribuzione pensionabile dei componenti
                   delle autorita' indipendenti).
   1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2000  il trattamento economico
comunque  corrisposto  sotto  qualsiasi  forma  ai  componenti  delle
autorita'   indipendenti  e  ai  componenti  degli  organismi  i  cui
trattamenti  sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle
autorita'  indipendenti,  gia' iscritti all'atto della nomina ad enti
gestori   di  forme  pensionistiche  obbligatorie,  costituisce  base
contributiva  e  pensionabile:  a) fino a concorrenza del trattamento
retributivo  eventualmente  in  godimento  dell'interessato  all'atto
della   nomina   a   componente   dell'autorita'   od  organismo  ivi
ricomprendendo  i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove
superiore  al  massimale  annuo della base retributiva e pensionabile
previsto  dall'articolo  2,  comma  18, della legge 8 agosto 1995, n.
335;  b)  nel  limite  del  predetto massimale, negli altri casi, ivi
compresi   i  soggetti  che  all'atto  della  nomina  non  prestavano
attivita'  di  lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati
alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
   2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del  lavoro  e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo
2000,  si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui
al  comma  1,  diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle
materie  contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
 
                    Note all'art. 39:
                 Al comma 1:
                    -  Per  il  testo  del comma 18 dell'art. 2 della
          legge n. 335/1995 si veda in Nota all'art. 37, comma 1.
                 Al comma 2:
                    -  L'art.  1  del  decreto  legislativo  del Capo
          provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione
          di  un  Comitato  interministeriale  per  il  credito ed il
          risparmio) e' il seguente:
                    "Art.    1.   -   E'   istituito   un   "Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio , al quale
          spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,
          in  materia  di  esercizio  della  funzione creditizia e in
          materia valutaria.
                    Il  Comitato  e'  composto  del  Ministro  per il
          tesoro,  che  lo  presiede,  e  dei  Ministri  per i lavori
          pubblici,  per  l'agricoltura  e foreste, per l'industria e
          commercio, per il commercio con l'estero.
                    Si   applicano,   quanto  alle  competenze,  alle
          facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le
          norme  del  R.D.L.  12 marzo 1936, n. 375, convertito nella
          legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.".