ART. 39. (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorita' indipendenti). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Note all'art. 39: Al comma 1: - Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in Nota all'art. 37, comma 1. Al comma 2: - L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) e' il seguente: "Art. 1. - E' istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio , al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Il Comitato e' composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero. Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.".