ART. 40. Norma di trasparenza). 1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.
Note all'art. 40: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1972, n. 82.