ART. 40.
                       Norma di trasparenza).
   1.  A  tutti  gli  enti  pubblici  e  privati,  inclusi quelli che
eroghino  ai  propri  dipendenti  trattamenti pensionistici o assegni
vitalizi  integrativi  o  di  base,  nonche'  quelli dipendenti dalle
regioni  a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)  tutti  i  dati  necessari  alla  costituzione  del Casellario
centrale  dei  pensionati  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  dicembre  1971,  n. 1388, e successive modificazioni.
Analoghi  dati  possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli
Organi costituzionali.
 
                    Note all'art. 40:
                    - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31
          dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale
          dei  pensionati)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          marzo 1972, n. 82.