ART. 41.
                          (Fondi speciali).
   1.  A  decorrere  dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i
dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
aziende  elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale
addetto  ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto
dalla   medesima   data   sono  iscritti  all'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  i  titolari  di  posizioni  assicurative  e i
titolari  di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
i  predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con
evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  continuano  ad  applicarsi  le  regole  previste dalla
normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza,
in  relazione  al processo di armonizzazione al regime generale delle
aliquote  dovute  dal  settore  elettrico, sono ridotti di 3,72 punti
percentuali  il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare
e  di  0,57  punti  percentuali  il  contributo  per  le  prestazioni
economiche di maternita', ove dovuto.
   2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche
regole  gia'  previste  per  i  Fondi  soppressi ai sensi del comma 1
rispetto  a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al
medesimo comma 1:
   a)  con  riferimento  al  soppresso  Fondo  di  previdenza  per  i
dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito
un  contributo  straordinario  a  carico  dei datori di lavoro pari a
complessive  lire  4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale
importo  nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere
contributivo  per  i  medesimi  datori  di lavoro corrispondente alle
riduzioni di cui al comma l. Il contributo puo' essere imputato dalle
imprese  in  bilancio  negli  esercizi  in  cui  vengono effettuati i
pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
   b)  con  riferimento  al  soppresso  Fondo  di  previdenza  per il
personale  addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per
il  triennio  2000-2002  un  contributo a carico dei datori di lavoro
pari a lire 150 miliardi annue.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma
2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.