ART. 42.
                 (Fondo di previdenza per il clero).
   1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio 2000 il contributo annuo di cui
all'articolo  6,  primo  comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903,
dovuto  dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e
per  i  ministri  di  culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica,  e'  aumentato  di  lire  800.000  annue, fermi restando i
meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo
20 della citata legge n. 903 del 1973.
   2.  Per  gli  iscritti  al  Fondo  di  cui al comma 1 e' stabilita
l'elevazione  a  68  anni  dell'eta'  anagrafica  per il diritto alla
pensione  di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a
decorrere  dal 1o gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con
la   medesima  scansione  temporale  e'  stabilita  l'elevazione  del
relativo  requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.
Sono   conseguentemente   adeguati   i   requisiti  anagrafici  e  di
contribuzione  di  cui  agli  articoli  11,  15  e  16 della legge 22
dicembre  1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli
importi  di  pensione.  L'eta'  anagrafica  per  il  pensionamento di
vecchiaia  resta  confermata a 65 anni per i soggetti che possono far
valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.
   3.  In  deroga  al  comma  2  continua  a  trovare applicazione il
requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa
nei  confronti  degli  iscritti  che,  anteriormente alla data del 31
dicembre  1999,  siano  stati ammessi alla prosecuzione volontaria di
cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti
degli  iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una
anzianita'  contributiva  tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti  tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il
pensionamento  di  vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il
requisito  minimo  contributivo  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo.  In  ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo
15  della  citata  legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del
requisito  minimo  di contribuzione previsto dal comma 2 del presente
articolo.
   4.  Dal 1o gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con
il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
   5.  All'articolo  1,  quarto  comma, della legge 22 dicembre 1973,
n.903,  le  parole:  "  pari  a quello ufficiale di sconto maggiorato
dello  0,50  per  cento  con  un  minimo  del  5,50  per cento " sono
sostituite  dalle  seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la
generalita' delle gestioni deficitarie ".
   6. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al
comma  1  e'  estesa  ai  sacerdoti e ai ministri di culto non aventi
cittadinanza  italiana  e  presenti  in Italia al servizio di diocesi
italiane  e  delle  Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai
sacerdoti  e  ai  ministri  di  culto  aventi  cittadinanza italiana,
operanti  all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o
enti acattolici riconosciuti.
 
                    Note all'art. 42:
                 Al comma 1:
                    -  Il  primo  comma  dell'art.  6  della legge 22
          dicembre  1973,n.  903 (Istituzione del Fondo di previdenza
          del  clero  e  dei  ministri  di  culto  delle  confessioni
          religiose  diverse  dalla  cattolica e nuova disciplina dei
          relativi trattamenti pensionistici) cosi' recita:
                    "Art.  6  (Contributo a carico degli iscritti). -
          Il    Fondo    e'    alimentato    dal   contributo   annuo
          obbligatoriamente  dovuto  da  ogni  iscritto  per tutto il
          tempo per il quale dura l'obbligo della iscrizione, nonche'
          dal contributo dello Stato di cui al successivo art. 21.".
                    -  Il  testo dell'art. 20 della legge n. 903/1973
          e' il seguente:
                    "Art.    20    (Perequazione   automatica   delle
          pensioni).  - A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle
          pensioni  a  carico  del  Fondo  vigenti  al  1o gennaio di
          ciascun  anno,  ivi  compresi  i  trattamenti  minimi, sono
          aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione
          della   disciplina   sulla  perequazione  automatica  delle
          pensioni  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
                    Agli  importi  delle  pensioni a carico del Fondo
          liquidate con decorrenza successiva al 1o gennaio 1972, ivi
          compresi  i  trattamenti  minimi,  si  applicano  tutti gli
          aumenti   derivanti  dalla  disciplina  sulla  perequazione
          automatica  di  cui  al  comma precedente, intervenuti fino
          alla data di decorrenza della pensione.
                    Gli   importi  minimi  delle  pensioni  stabiliti
          all'art. 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero
          essere     stabiliti    da    provvedimenti    di    legge,
          nell'assicurazione    generale    obbligatoria    per    la
          invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
                    Con   la  stessa  decorrenza  dell'aumento  delle
          pensioni  di  cui  al primo comma del presente articolo, il
          contributo a carico degli iscritti e' aumentato con decreto
          del  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di
          concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro, in misura pari
          all'aumento  percentuale  che ha dato luogo alle variazioni
          degli importi delle pensioni.". Al comma 2:
                    - Il testo degli articoli 11, 15 e 16 della legge
          n. 903/1973, e' il seguente:
                    "Art.  11 (Requisiti per il diritto alla pensione
          di  vecchiaia).  - Il diritto alla pensione di vecchiaia si
          acquista,   a   domanda,  quando  in  favore  dell'iscritto
          risultino  versati al Fondo almeno dieci contributi annui e
          l'iscritto stesso abbia compiuto il 65o anno di eta'.
                    Ai  fini del diritto alla pensione e della misura
          di  essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore
          a  sei mesi si computa come un anno intero e non si computa
          se uguale o inferiore.".
                    "Art.  15 (Importi delle pensioni). - La pensione
          di  vecchiaia  e'  costituita  da  una quota minima di lire
          325.000  annue  e  decorre dal 1o gennaio 1971. A decorrere
          dal 1o luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire
          416.000 annue.
                    La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura
          minima di lire 455.000 annue.
                    Alle  quote  indicate  nei  precedenti  commi, si
          aggiungono  lire  18.200  per  ogni  anno  di contribuzione
          eccedente il decimo.
                    La  pensione  ai  superstiti  e' corrisposta agli
          aventi  diritto  di  cui  al  precedente  articolo,  con le
          aliquote  previste nell'assicurazione generale obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti; tali
          aliquote   sono   calcolate   sull'importo  della  pensione
          d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia
          se  piu'  favorevole,  liquidata  o  che  sarebbe  spettata
          all'iscritto al momento del decesso.
                    La   pensione   ai  superstiti  non  puo'  essere
          corrisposta   nell'importo  complessivo  inferiore  a  lire
          416.000 annue.
                    Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di
          invalidita',  ed  ai  superstiti, sono suddivisi in tredici
          quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e
          la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
                    Gli   importi   mensili   delle   pensioni   sono
          arrotondati a lire cinquanta.".
                    "Art.   16   (Maggiorazione   della  pensione  di
          vecchiaia   per   effetto  del  differimento  dell'eta'  di
          pensionamento).   -  Qualora  la  domanda  di  pensione  di
          vecchiaia  sia  presentata  dopo  trascorso  almeno un anno
          intero  dalla  data di conseguimento dei requisiti previsti
          dal  precedente  art.  11,  l'importo minimo della pensione
          viene maggiorato  secondo  i  coefficienti  previsti per le
          eta'  superiori  a  65  anni  nella tabella D allegata alla
          legge    11 agosto    1972,    n.   485   (7/b),   relativa
          all'assicurazione generale obbligatoria.
                    I contributi versati successivamente alla data di
          conseguimento  dei  requisiti di cui al citato articolo 11,
          danno  luogo ad un incremento della pensione in misura pari
          a  lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al
          conseguimento dei suddetti requisiti.". Al comma 3:
                    - Il testo dell'art. 9 della legge n. 903/1973 e'
          il seguente:
                    "Art.  9 (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione
          al Fondo). - L'iscritto nei confronti del quale e' venuto a
          cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al
          Fondo,  puo' proseguire la iscrizione medesima, mediante il
          versamento di contributi volontari.
                    La  relativa domanda deve essere presentata entro
          cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.
                    La  facolta'  di  contribuire  volontariamente ai
          sensi  del  presente  articolo,  puo'  essere  esercitata a
          decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
          presentazione    della   domanda,   previa   autorizzazione
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.".
                    -  Per  il  testo  dell'art.  15  della  legge n.
          903/1973 si veda in nota al comma 2. Al comma 5:
                    -  Il  testo dell'art. 1 della legge n. 903/1973,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                    "Art.  1  (Unificazione dei fondi del clero e dei
          ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
          cattolica:  istituzione  di un Fondo unico). - E' istituito
          presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale il
          "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri
          di   culto   delle   confessioni  religiose  diverse  dalla
          cattolica"  che  nel  presente e negli articoli seguenti e'
          indicato con la parola "Fondo.
                    Il    Fondo    e'   ordinato   con   il   sistema
          tecnico-finanziario  della  ripartizione  dei  capitali  di
          copertura.
                    L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          amministra   il   Fondo,  compila  il  rendiconto  annuale,
          facendone  risultare  le attivita' e le passivita', nonche'
          le entrate e le spese di esercizio.
                    L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio
          ponderato  di rendimento netto dei capitali provenienti dal
          Fondo   medesimo   ed   addebita   gli   interessi  per  le
          anticipazioni  fornite al Fondo in base ad un saggio pari a
          quello  fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni
          deficitarie.
                    Ogni   cinque   anni   l'istituto  provvede  alla
          compilazione  del  bilancio tecnico del Fondo. In relazione
          alle  risultanze  di tale bilancio la misura dei contributi
          individuali  di  cui  al  successivo  art.  6  puo'  essere
          modificata  con decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
                    Il  Fondo  subentra nelle attivita' e passivita',
          negli  oneri  e  nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle
          riserve   comunque   costituite   ed  in  quanto  altro  di
          pertinenza  dei  fondi  gia' istituiti con le leggi in data
          5 luglio  1961,  numeri  579  e 580 e soppressi per effetto
          dell'art. 28 della presente legge.".