ART. 42. (Fondo di previdenza per il clero). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973. 2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni. 3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo. 4. Dal 1o gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione. 5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie ". 6. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
Note all'art. 42: Al comma 1: - Il primo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973,n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici) cosi' recita: "Art. 6 (Contributo a carico degli iscritti). - Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo della iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo art. 21.". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 903/1973 e' il seguente: "Art. 20 (Perequazione automatica delle pensioni). - A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1o gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1o gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione. Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'art. 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti e' aumentato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.". Al comma 2: - Il testo degli articoli 11, 15 e 16 della legge n. 903/1973, e' il seguente: "Art. 11 (Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia). - Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65o anno di eta'. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.". "Art. 15 (Importi delle pensioni). - La pensione di vecchiaia e' costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1o gennaio 1971. A decorrere dal 1o luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire 416.000 annue. La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue. Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. La pensione ai superstiti e' corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia se piu' favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai superstiti non puo' essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue. Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidita', ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie. Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.". "Art. 16 (Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'eta' di pensionamento). - Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente art. 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le eta' superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485 (7/b), relativa all'assicurazione generale obbligatoria. I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.". Al comma 3: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 903/1973 e' il seguente: "Art. 9 (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo). - L'iscritto nei confronti del quale e' venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, puo' proseguire la iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo. La facolta' di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, puo' essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.". - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 903/1973 si veda in nota al comma 2. Al comma 5: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1973, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1 (Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico). - E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo. Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura. L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie. Ogni cinque anni l'istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo art. 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'art. 28 della presente legge.".