ART. 44.
         (Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
   1.  La  disposizione  contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5
del   decreto-Legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  relativa
all'adempimento  degli  obblighi contributivi per i periodi pregressi
nella   misura   della   retribuzione   fissata   dal   contratto  di
riallineamento  e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale
contributivo,  si  applica  anche  alle  imprese operanti nel settore
agricolo  che  abbiano  recepito  o recepiscano, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore,  della  presente  legge,  gli  accordi
provinciali di riallineamento retributivo.
 
                    Note all'art. 44:
                    -  L'art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 1o
          ottobre  1996,n.  520  (Disposizioni  urgenti in materia di
          lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a sostegno del
          reddito   e  nel  settore  previdenziale)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          modificato dall'art. 23 della legge n. 196/1997 e dall'art.
          75 della legge n. 448/1998, risulta il seguente:
                    "3-sexies.  In  caso  di recepimento dell'accordo
          provinciale  di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
          in   sede   di  sottoscrizione  del  verbale  aziendale  di
          recepimento   del   medesimo  accordo,  i  lavoratori  e  i
          rispettivi  periodi  di attivita' precedenti all'accordo di
          recepimento  per  i quali richiedere, d'intesa con le parti
          che   hanno   stipulato   l'accordo  provinciale  e  previa
          adesione,   in   forma   scritta,  dei  singoli  lavoratori
          interessati   in   quel   momento   in  forza  all'azienda,
          l'adempimento  dei  relativi  obblighi  contributivi  nella
          misura   della   retribuzione   fissata  dal  contratto  di
          riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
          minimale   contributivo.   All'adempimento  degli  obblighi
          contributivi  si provvede mediante opzione tra il pagamento
          in  unica  soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
          importo,  decorrenti  dalla  scadenza del secondo trimestre
          solare   successivo   al   contratto  di  recepimento,  con
          maggiorazione  degli interessi di cui all'art. 20, comma 2,
          del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative
          prestazioni  sono  commisurate  all'entita'  dei contributi
          versati.   L'avvenuto   adempimento,  previa  verifica  del
          competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della
          relativa  contravvenzione  ovvero  di  ogni  altra sanzione
          amministrativa  e  civile.  Ai  fini dell'adempimento degli
          obblighi  contributivi  per  i periodi pregressi, l'impresa
          operante  nel  settore  agricolo  che  recepisce  l'accordo
          provinciale   di   riallineamento  puo'  utilizzare,  anche
          mediante    dichiarazioni   sostitutive,   i   dati   delle
          dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.".