ART. 45.
             (Disposizioni in materia di autotrasporto).
   1.  A  decorrere  dall'anno  2000 e' autorizzata la spesa annua di
lire:
     a)  41  miliardi  per  la  proroga degli interventi previsti dal
comma  1  dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
     b)  23  miliardi  per  la  proroga degli interventi previsti dal
comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
     c)  90  miliardi  per  la  proroga degli interventi previsti dal
comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.
 
                    Note all'art. 45:
                    - L'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
          451  (Disposizioni  urgenti  per gli addetti ai settori del
          trasporto  pubblico  e del-l'autotrasporto) convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' il
          seguente:
                    "1.  Gli  importi di cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto-legge   8 agosto  1996,  n.  437,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
          disposizioni  fiscali  per  le  imprese di autotrasporto di
          cose per conto di terzi, sono elevati rispettiva-mente a L.
          35.500  e  L.  71.000  per  il  periodo di imposta relativo
          all'anno  1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
          miliardi per l'anno 1999.
                    2.  I  premi INAIL per i dipendenti delle imprese
          di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
          nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  sono rimborsati
          all'INAIL  nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
          dietro presentazione di apposita rendicontazione.
                    3.  Per  l'anno  1998  e'  assegnato  al comitato
          centrale  per  l'albo  degli autotrasportatori l'importo di
          lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,
          per  la  protezione  ambientale  e  per  la sicurezza della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con  gli  enti  gestori  delle stesse. Entro il 31 dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al  Parlamento  una  relazione sull'attuazione del presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  emana  con  apposita
          direttiva  norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema di
          riduzione   compensata   di   pedaggi  autostradali  e  per
          interventi  di protezione ambientale, al fine di consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo   conto   dei   criteri   definiti  con  precedenti
          interventi legislativi in materia.
                    4.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del
          presente   articolo,   pari  complessivamente  a  lire  140
          miliardi  per  l'anno  1998  e  lire 81 miliardi per l'anno
          1999,  si  provvede,  quanto a lire 140 miliardi per l'anno
          1999  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto,ai   fini   del   bilancio   triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione; quanto a lire 81 miliardi
          per  l'anno  1999,  mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica,   per   l'anno  1999,  all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.".