ART. 18 
(Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza) 
 
    1. I servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  garantiscono
l'applicazione  delle  misure  di  seguito  elencate  nelle  zone  di
protezione: 
    a)	viene effettuato  quanto  prima  un  censimento  di  tutte  le
aziende; 
    b)	il veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le  aziende
commerciali per sottoporre a esame clinico il  pollame  e  gli  altri
volatili in cattivita' e procedere, laddove necessario, alla raccolta
di campioni da sottoporre a esami  di  laboratorio  conformemente  al
manuale diagnostico; viene tenuto un  registro  delle  visite  e  dei
relativi risultati; il veterinario ufficiale visita  le  aziende  non
commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione; 
    c)	viene   immediatamente   attuata   un'ulteriore   sorveglianza
conformemente  al  manuale  diagnostico,  in  modo   da   individuare
l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende
ubicate nella zona di protezione.