ART. 18
(Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza)
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono
l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di
protezione:
a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le
aziende;
b) il veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende
commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri
volatili in cattivita' e procedere, laddove necessario, alla raccolta
di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente al
manuale diagnostico; viene tenuto un registro delle visite e dei
relativi risultati; il veterinario ufficiale visita le aziende non
commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione;
c) viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza
conformemente al manuale diagnostico, in modo da individuare
l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende
ubicate nella zona di protezione.