ART. 20
(Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o
dei liquami provenienti dalle aziende)
1. Il veterinario ufficiale vigila affinche' siano vietati, salvo
sua autorizzazione, la rimozione o lo spargimento dello strame usato,
del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle
zone di protezione. Puo' tuttavia essere autorizzato il trasporto di
concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a
un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo
in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus
dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche
che possono essere adottate conformemente alla procedura stabilita
dalla Commissione.
Nota all'art. 20:
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.