ART. 20 
(Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o
               dei liquami provenienti dalle aziende) 
 
    1. Il veterinario ufficiale vigila affinche' siano vietati, salvo
sua autorizzazione, la rimozione o lo spargimento dello strame usato,
del concime o dei liquami provenienti  dalle  aziende  ubicate  nelle
zone di protezione. Puo' tuttavia essere autorizzato il trasporto  di
concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a
un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito  temporaneo
in  vista  del  successivo  trattamento  di  distruzione  dei   virus
dell'influenza  aviaria  eventualmente   presenti,   secondo   quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle  norme  specifiche
che possono essere adottate conformemente  alla  procedura  stabilita
dalla Commissione. 
 
          Nota all'art. 20: 
              - Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato  nella
          G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.