ART. 21
(Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico)
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali vigilano
affinche' nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati,
esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattivita'.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
garantiscono che nelle zone di protezione non vengano rilasciati
pollame o altri volatili in cattivita' destinati al ripopolamento
faunistico.