ART. 21 
     (Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico) 
 
    1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie  locali  vigilano
affinche' nelle zone di  protezione  siano  vietate  fiere,  mercati,
esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattivita'. 
    2.  I  servizi  veterinari   delle   aziende   sanitarie   locali
garantiscono che nelle zone  di  protezione  non  vengano  rilasciati
pollame o altri volatili in  cattivita'  destinati  al  ripopolamento
faunistico.