ART. 22 
(Divieto di movimentazione e trasporto di volatili,  uova,  carni  di
                         pollame e carcasse) 
 
    1  .  I  servizi  veterinari  delle  aziende   sanitarie   locali
garantiscono che all'interno delle zone di protezione  siano  vietati
la movimentazione e il trasporto tra aziende, su  strada,  salvo  che
sulle strade private delle aziende, o su rotaia,  di  pollame,  altri
volatili in cattivita', di pollastre, di pulcini  di  un  giorno,  di
uova e di carcasse. 
    2.  I  servizi  veterinari   delle   aziende   sanitarie   locali
garantiscono che sia vietato il trasporto di  carni  di  pollame  dai
macelli, dagli impianti di sezionamento e  dai  depositi  frigoriferi
salvo se: 
    a)	le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone
di protezione e sono state  conservate  e  trasportate  separatamente
dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; 
    b)	le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data
stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di  una  zona
di protezione  e  da  allora  sono  state  conservate  e  trasportate
separatamente dalle carni prodotte in seguito. 
    3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si  applica  tuttavia  al
transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che  non
comporti operazioni di scarico o soste.