ART. 22
(Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di
pollame e carcasse)
1 . I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
garantiscono che all'interno delle zone di protezione siano vietati
la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che
sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri
volatili in cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno, di
uova e di carcasse.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
garantiscono che sia vietato il trasporto di carni di pollame dai
macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi
salvo se:
a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone
di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente
dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;
b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data
stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona
di protezione e da allora sono state conservate e trasportate
separatamente dalle carni prodotte in seguito.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica tuttavia al
transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non
comporti operazioni di scarico o soste.