ART. 24 
     (Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno) 
 
    1. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, puo'  autorizzare  il
trasporto diretto di pulcini di un  giorno,  provenienti  da  aziende
ubicate all'interno della zona di protezione, a  un'azienda  o  a  un
capannone  di  quell'azienda  che  siano   ubicati   sul   territorio
nazionale, al di fuori delle zone di  protezione  e  sorveglianza,  a
condizione che: 
    a)	il  pollame  sia  trasportato   in   veicoli   sigillati   dal
veterinario ufficiale o sotto il suo controllo; 
    b)	vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso  del
trasporto e nell'azienda di destinazione; 
    c)	successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno  l'azienda
di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale; 
    d)	il pollame resti nell'azienda di destinazione  per  almeno  21
giorni. 
    2. In deroga all'articolo 22, il Ministero  puo'  autorizzare  il
trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da
aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a
una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale,  al  di
fuori delle zone di protezione e sorveglianza,  purche'  l'incubatoio
di  partenza  sia  in  grado  di  garantire,  attraverso  la  propria
organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro,  e  che
dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova  o
pulcini di un  giorno  di  allevamenti  avicoli  delle  citate  zone,
caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.