ART. 24
(Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno)
1. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, puo' autorizzare il
trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende
ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un
capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio
nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a
condizione che:
a) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dal
veterinario ufficiale o sotto il suo controllo;
b) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del
trasporto e nell'azienda di destinazione;
c) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda
di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;
d) il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21
giorni.
2. In deroga all'articolo 22, il Ministero puo' autorizzare il
trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da
aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a
una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di
fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purche' l'incubatoio
di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria
organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro, e che
dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o
pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone,
caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.