ART. 27
(Deroga per il trasporto diretto di carcasse)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga all'articolo 22, possono autorizzare il trasporto diretto di
carcasse, purche' effettuato ai fini della loro eliminazione, dandone
comunicazione preventiva al Ministero .