ART. 27 
            (Deroga per il trasporto diretto di carcasse) 
 
    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
deroga all'articolo 22, possono autorizzare il trasporto  diretto  di
carcasse, purche' effettuato ai fini della loro eliminazione, dandone
comunicazione preventiva al Ministero .