ART. 28
(Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto)
1. Il veterinario ufficiale garantisce che i veicoli e le
attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 23 a
27 vengano immediatamente puliti e disinfettati al termine del
trasporto conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo
48.