ART. 28 
           (Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto) 
 
    1. Il  veterinario  ufficiale  garantisce  che  i  veicoli  e  le
attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 23 a
27 vengano  immediatamente  puliti  e  disinfettati  al  termine  del
trasporto conformemente a una o piu' procedure  di  cui  all'articolo
48.