ART. 29
(Durata delle misure)
1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute per almeno 21
giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di
pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente a una o
piu' procedure di cui all'articolo 48 e finche' le aziende ubicate
nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo
il manuale diagnostico.
2. Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al comma 1, non
sia piu' necessario mantenere in vigore le misure di cui al presente
capo, nella ex zona di protezione si applicano le misure previste
all'articolo 30 per la durata prevista all'articolo 31.