Art. 24 (Identificativi unici inesatti) 1. Se un ordine di pagamento e' eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore e' inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi. 3. Il prestatore di servizi di pagamento e' responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformita' con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.