Art. 24 
                   (Identificativi unici inesatti) 
 
  1.  Se  un  ordine   di   pagamento   e'   eseguito   conformemente
all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente  per
quanto   concerne   il   beneficiario   e/o   il    conto    indicato
dall'identificativo unico. 
  2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore e' inesatto,
il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile,  ai  sensi
dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione
di pagamento. Il prestatore di  servizi  di  pagamento  del  pagatore
compie  sforzi   ragionevoli   per   recuperare   i   fondi   oggetto
dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto  quadro,  il
prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese
sostenute per il recupero dei fondi. 
  3. Il prestatore di  servizi  di  pagamento  e'  responsabile  solo
dell'esecuzione  dell'operazione  di  pagamento  in  conformita'  con
l'identificativo  unico  fornito  dall'utilizzatore   anche   qualora
quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di  pagamento
informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.