Art. 25 (Mancata o inesatta esecuzione) 1. Quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. 2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione e' stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. 3. Nei casi di cui al comma 2 il pagatore puo' scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'articolo 9 e la responsabilita' di cui al comma 8. 4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, egli mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo. 5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: a) e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3; b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore; c) e' responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23. 6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del comma 5, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. 7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi utilizzatori, per rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. 8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese ed interessi loro imputate a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.