Art. 25 
                   (Mancata o inesatta esecuzione) 
 
  1. Quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, fatti
salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, il prestatore di servizi
di  pagamento  del  pagatore  e'  responsabile   nei   confronti   di
quest'ultimo  della  corretta  esecuzione  dell'ordine  di  pagamento
ricevuto, a meno che non sia in  grado  di  provare  al  pagatore  ed
eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del  beneficiario
che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione  conformemente
all'articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di  servizi  di
pagamento  del  beneficiario  e'  responsabile  nei   confronti   del
beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. 
  2. Quando il prestatore di servizi di  pagamento  del  pagatore  e'
responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore
l'importo dell'operazione di pagamento non  eseguita  o  eseguita  in
modo inesatto e, se l'operazione e' stata eseguita  a  valere  su  un
conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se  l'operazione
di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 il pagatore  puo'  scegliere  di  non
ottenere il  rimborso,  mantenendo  l'esecuzione  dell'operazione  di
pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui  all'articolo
9 e la responsabilita' di cui al comma 8. 
  4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento  del  beneficiario
sia responsabile ai sensi del  comma  1,  egli  mette  senza  indugio
l'importo   dell'operazione   di   pagamento   a   disposizione   del
beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente  sul
conto del beneficiario medesimo. 
  5. Fatti salvi gli articoli 9, 24,  commi  2  e  3,  e  28,  quando
l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del  beneficiario
o per il suo tramite, il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
beneficiario: 
  a) e' responsabile nei confronti  di  quest'ultimo  della  corretta
trasmissione dell'ordine di pagamento al  prestatore  di  servizi  di
pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3; 
  b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento  in  questione  al
prestatore di servizi di pagamento del pagatore; 
  c) e' responsabile nei  confronti  del  beneficiario  del  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 23. 
  6. Nel caso in cui  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione
di un'operazione di pagamento ai sensi del comma 5, il prestatore  di
servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei  confronti  del
pagatore  ed  e'  tenuto  a  rimborsare  al  pagatore  senza  indugio
l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in  modo  inesatto.
Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di
pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo
allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto
luogo. 
  7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da  1  a
6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in
modo inesatto, i prestatori di  servizi  di  pagamento  si  adoperano
senza  indugio,  su  richiesta  dei  rispettivi   utilizzatori,   per
rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. 
  8. I prestatori di servizi di pagamento sono  inoltre  responsabili
nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese  ed  interessi
loro  imputate  a  seguito  della  mancata  o   inesatta   esecuzione
dell'operazione di pagamento.