Art. 27 
                        (Diritto di regresso) 
 
  1. Qualora la  responsabilita'  di  un  prestatore  di  servizi  di
pagamento ai sensi dell'articolo 25  sia  attribuibile  ad  un  altro
prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi  altro
soggetto  interposto  nell'esecuzione  dell'operazione,  quest'ultimo
risarcisce il primo prestatore di servizi di  pagamento  in  caso  di
perdite o di importi versati ai sensi del medesimo articolo 25. 
  2. Ulteriori risarcimenti possono essere determinati  conformemente
agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina
ad essi applicabile.