Art. 27 (Diritto di regresso) 1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 25 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi del medesimo articolo 25. 2. Ulteriori risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.