Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.): «Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi': a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista alla licenza prevista dall'art. 115 del TULPS; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione. 5-bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».