Art. 22 
 
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
  scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
  1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  e'  aggiunto  il  seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge  18  giugno
2009, n. 69;». 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo  (Attuazione  della  direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione.): 
              «Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni  contenute
          nel presente decreto  si  applicano  ai  soggetti  indicati
          negli articoli 11, 12, 13 e 14. 
              2. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,
          fatta eccezione  per  gli  obblighi  di  identificazione  e
          registrazione indicati nel Titolo  II,  Capi  I  e  II,  si
          applicano altresi': 
                a) alle societa' di gestione accentrata di  strumenti
          finanziari; 
                b)   alle   societa'   di   gestione   dei    mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari e di fondi interbancari; 
                c)  alle  societa'  di  gestione   dei   servizi   di
          liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; 
                d)  alle  societa'  di  gestione   dei   sistemi   di
          compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in  strumenti
          finanziari; 
                e) alle seguenti attivita', il  cui  esercizio  resta
          subordinato al  possesso  di  licenze,  da  autorizzazioni,
          iscrizioni in  albi  o  registri,  ovvero  alla  preventiva
          dichiarazione  di  inizio   di   attivita'   specificamente
          richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 
                  1)    commercio,    comprese    l'esportazione    e
          l'importazione, di  oro  per  finalita'  industriali  o  di
          investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione  di
          cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                  2) fabbricazione, mediazione e commercio,  comprese
          l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il
          quale e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS; 
                  3) fabbricazione di oggetti preziosi  da  parte  di
          imprese  artigiane,  all'iscrizione  nel   registro   degli
          assegnatari dei  marchi  di  identificazione  tenuto  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
                  4)  commercio  di  cose   antiche   di   cui   alla
          dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS; 
                  5) esercizio di case d'asta o galleria  d'arte  per
          il quale e' prevista alla licenza  prevista  dall'art.  115
          del TULPS; 
                f) alle succursali  italiane  dei  soggetti  indicati
          nelle lettere precedenti aventi sede legale  in  uno  stato
          estero; 
                g) agli uffici della pubblica amministrazione. 
                5-bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della  legge
          18 giugno 2009, n. 69.».