Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal
presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione.):
«Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati
negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto,
fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e
registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si
applicano altresi':
a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
b) alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari;
c) alle societa' di gestione dei servizi di
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
d) alle societa' di gestione dei sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari;
e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta
subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni,
iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio di attivita' specificamente
richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l'esportazione e
l'importazione, di oro per finalita' industriali o di
investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di
cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il
quale e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di
imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla
dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per
il quale e' prevista alla licenza prevista dall'art. 115
del TULPS;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati
nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato
estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.
5-bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69.».