Art. 23 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente
decreto. 
  2. Restano ferme  le  disposizioni  che  prevedono  i  procedimenti
obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati,
nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti  di  conciliazione
relativi alle controversie di cui  all'articolo  409  del  codice  di
procedura civile. I procedimenti di cui al  periodo  precedente  sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  409  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 409 (Controversie individuali di  lavoro).  -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                1) rapporti di lavoro subordinato privato,  anche  se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                2) rapporti di mezzadria, di  colonia  parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una  prestazione  di  opera  continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato; 
                4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica; 
                5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice.».