Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano