Art. 24


                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5, comma 1, acquistano
efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010

                             NAPOLITANO


          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


                  Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano