Art. 20 
 
 
                      Controllo della qualita' 
 
  1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la  revisione  legale
su enti di interesse pubblico sono  soggetti  a  un  controllo  della
qualita' almeno ogni sei anni. 
  2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la  revisione  legale  su
enti di  interesse  pubblico  sono  soggetti  a  un  controllo  della
qualita' almeno ogni tre anni. 
  3. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche  in
possesso di un'adeguata formazione  ed  esperienza  professionale  in
materia di revisione dei conti e  di  informativa  finanziaria  e  di
bilancio, nonche' di una formazione specifica in materia di controllo
della qualita'. 
  4. La selezione  delle  persone  fisiche  da  assegnare  a  ciascun
incarico di controllo della qualita' avviene in base a una  procedura
obiettiva volta a  escludere  ogni  conflitto  di  interesse  tra  le
persone incaricate del controllo e il revisore legale o  la  societa'
di revisione legale oggetto del controllo. 
  5. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei
documenti di revisione selezionati,  include  una  valutazione  della
conformita' ai principi di revisione e ai requisiti  di  indipendenza
applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate,  dei
corrispettivi per  la  revisione,  nonche'  del  sistema  interno  di
controllo della qualita' nella societa' di revisione legale. 
  6. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono  una
relazione contenente la descrizione degli esiti del  controllo  e  le
eventuali raccomandazioni al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione   legale   di   effettuare   specifici   interventi,    con
l'indicazione del termine entro cui tali  interventi  sono  posti  in
essere. 
  7. Il revisore legale e la societa' di revisione legale  provvedono
a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al  comma
6, entro il termine  nella  stessa  definito.  In  caso  di  mancata,
incompleta o tardiva effettuazione di tali  interventi  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di  rispettiva
competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli  24  e
26. 
  8. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui  al
comma 1, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Consob, detta con proprio provvedimento  disposizioni  di  attuazione
del presente articolo, definendo in  particolare  i  criteri  per  lo
svolgimento del controllo della  qualita',  per  la  selezione  delle
persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione
della relazione di cui al comma 6. 
  9. Con riferimento al controllo di qualita' sui soggetti di cui  al
comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni  di  attuazione
del presente articolo, definendo in  particolare  i  criteri  per  lo
svolgimento del controllo della  qualita',  per  la  selezione  delle
persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione
della relazione di cui al comma 6. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob,
da' attuazione con regolamento, alle misure  di  esecuzione  adottate
dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  29,  paragrafo  2,
della direttiva 2006/43/CE. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.