Art. 25
                          (Sportello unico)
1.  Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  assicura l'espletamento in via telematica di
tutte  le  procedure  necessarie  per  poter svolgere le attivita' di
servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.
2.  I  prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle
attivita'  di  servizi  e  per  il loro esercizio presso lo sportello
unico  di  cui  al  comma  1. Per le medesime finalita', i prestatori
possono   rivolgersi   a   soggetti   privati  accreditati  ai  sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3.  Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata
dall'articolo  9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate
al  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo  8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello
unico.
4.  Per  i  comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
nei  casi  in  cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo
38,  comma  3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'  delegato,  anche in
assenza   di   provvedimenti  espressi,  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
5.  Per  le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle
imprese,  il  portale  'impresainungiorno',  di  cui all'articolo 38,
comma  3,  lettera  d),  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
costituisce  punto  di  contatto  nazionale  in  materia, assicura il
collegamento  con  le  autorita'  competenti  di  cui all'articolo 8,
lettera i), del presente decreto.
6.  Le  Autorita'  competenti  sono  tenute a garantire che presso lo
sportello  unico  il  prestatore  possa  espletare tutte le ulteriori
formalita'  richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze
necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle
autorita'  competenti, nonche' le domande di inserimento in registri,
ruoli,  banche  dati,  o  di  iscrizione a ordini, albi e collegi e a
altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a)  l'apertura  di  filiali  le  cui attivita' rientrano nel campo di
applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il
venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8.  Nei  casi  in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma
espressa,  ferma  restando la presentazione telematica dell'istanza e
dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi
di  interesse  generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua
competenza  un  colloquio  con  il  richiedente, al fine di valutarne
l'integrita'   personale   e  l'idoneita'  a  svolgere  la  richiesta
attivita'  di  servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In
tali  casi,  il  procedimento  puo' essere espletato in modalita' non
interamente telematica.
 
          Note all'art. 25:
             -  L'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,
          n.  147,  S.O., convertito con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
          agosto 2008 n. 195 S,O., cosi' recita:
             «3.  Con  regolamento,  adottato  ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione  normativa, di concerto con il Ministro per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, sentita la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,   si   procede  alla  semplificazione  e  al
          riordino  della  disciplina  dello  sportello  unico per le
          attivita'  produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi  e  criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
          articoli  19,  comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              a)  attuazione  del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto  per  i  soggetti privati di cui alla lettera c) e
          dall'art.  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n. 7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n.  40,  lo  sportello  unico  costituisce l'unico punto di
          accesso  per il richiedente in relazione a tutte le vicende
          amministrative  riguardanti  la  sua attivita' produttiva e
          fornisce,  altresi',  una  risposta  unica  e tempestiva in
          luogo   di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  comunque
          coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle di cui
          all'art.  14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
          241;
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure   telematiche,  il  collegamento  tra  le  attivita'
          relative   alla   costituzione  dell'impresa  di  cui  alla
          comunicazione    unica   disciplinata   dall'art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40 e le
          attivita'  relative  alla  attivita' produttiva di cui alla
          lettera a) del presente comma;
              b)  le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
          delle  procedure  e  delle  formalita'  per i prestatori di
          servizi  di  cui  alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
          realizzazione  e la modifica di impianti produttivi di beni
          e servizi;
              c)   l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti   dalla   normativa   per   la  realizzazione,  la
          trasformazione,    il   trasferimento   e   la   cessazione
          dell'esercizio   dell'attivita'   di  impresa  puo'  essere
          affidata  a  soggetti  privati accreditati («Agenzie per le
          imprese»).  In caso di istruttoria con esito positivo, tali
          soggetti    privati   rilasciano   una   dichiarazione   di
          conformita'   che  costituisce  titolo  autorizzatorio  per
          l'esercizio    dell'attivita'.   Qualora   si   tratti   di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte  dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
          svolgono  unicamente  attivita'  istruttorie  in  luogo e a
          supporto dello sportello unico;
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero  il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
          cui  alla  lettera a), esercitano le funzioni relative allo
          sportello  unico,  delegandole  alle  camere  di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  le quali mettono a
          disposizione   il   portale  "impresa.gov"  che  assume  la
          denominazione  di  "impresainungiorno", prevedendo forme di
          gestione congiunta con l'ANCI;
              e)   l'attivita'   di   impresa   puo'  essere  avviata
          immediatamente   nei   casi   in  cui  sia  sufficiente  la
          presentazione  della dichiarazione di inizio attivita' allo
          sportello unico;
              f)  lo  sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce  titolo  autorizzatorio. In caso di diniego, il
          privato  puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza di
          servizi  di  cui  agli  articoli da 14 a 14-quinquies della
          legge 7 agosto 1990, n. 241;
              g)  per i progetti di impianto produttivo eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione   della   conferenza   di   servizi   per  la
          conclusione certa del procedimento;
              h)  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza di
          servizi,   scaduto   il   termine  previsto  per  le  altre
          amministrazioni  per  pronunciarsi  sulle questioni di loro
          competenza,  l'amministrazione  procedente conclude in ogni
          caso  il  procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
          caso,  salvo  il  caso  di omessa richiesta dell'avviso, il
          responsabile  del  procedimento  non puo' essere chiamato a
          rispondere  degli  eventuali  danni derivanti dalla mancata
          emissione degli avvisi medesimi.».
             -  L'art.  9,  del  decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1 febbraio 2007, n.
          26.,convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile
          2007,  n.  40  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
          2007, n. 77, S.O., cosi' recita:
             «Art.    9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa,  l'interessato presenta all'ufficio del registro
          delle   imprese,   per   via   telematica   o  su  supporto
          informatico,  la comunicazione unica per gli adempimenti di
          cui al presente articolo.
             2.  La  comunicazione  unica  vale quale assolvimento di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  ed  ha effetto,
          sussistendo  i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma  7,  secondo  periodo,  nonche' per l'ottenimento del
          codice fiscale e della partita IVA.
             3.  L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia   la   ricevuta,   che   costituisce   titolo  per
          l'immediato   avvio   dell'attivita'  imprenditoriale,  ove
          sussistano  i  presupposti  di  legge,  e  da' notizia alle
          Amministrazioni   competenti   dell'avvenuta  presentazione
          della comunicazione unica.
             4.     Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato  e  all'ufficio del registro delle imprese,
          per  via  telematica, immediatamente il codice fiscale e la
          partita   IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni  gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate.
             5.  La  procedura di cui al presente articolo si applica
          anche  in  caso  di  modifiche  o cessazione dell'attivita'
          d'impresa.
             6.   La   comunicazione,   la   ricevuta   e   gli  atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato  elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
          fine  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni   imprenditoriali,   il   necessario  supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati.
             7.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro dello sviluppo
          economico,   entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  di  concerto  con  i Ministri per le riforme e le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle  finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
          individuato  il  modello  di  comunicazione unica di cui al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
          dello  sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
          del  lavoro  e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
          71  del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, e successive
          modificazioni,  entro  quarantacinque  giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,   sono   individuate   le   regole   tecniche  per
          l'attuazione   delle   disposizioni   di  cui  al  presente
          articolo,  le  modalita'  di  presentazione  da parte degli
          interessati   e   quelle   per   l'immediato  trasferimento
          telematico  dei  dati  tra  le Amministrazioni interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli.
             8.  La  disciplina  di  cui  al  presente articolo trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
             9.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al comma 8, sono
          abrogati  l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
          n.   412,  e  successive  modificazioni,  e  l'art.  1  del
          decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  marzo  1993, n. 63, ferma
          restando  la  facolta'  degli  interessati, per i primi sei
          mesi  di applicazione della nuova disciplina, di presentare
          alle  Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
          presente articolo secondo la normativa previdente.
             10.   Al   fine  di  incentivare  l'utilizzo  del  mezzo
          telematico    da    parte    delle   imprese   individuali,
          relativamente  agli  atti  di  cui al presente articolo, la
          misura  dell'imposta  di bollo di cui all'articolo 1, comma
          1-ter,  della  tariffa  annessa  al  decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
          dal  decreto  del  Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
          successive   modificazioni,  e'  rideterminata,  garantendo
          comunque   l'invarianza   del   gettito,  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.».
             -  L'art.  8  della  legge  29  dicembre  1993,  n. 580,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
          S.O., cosi' recita:
             «Art.8  (Registro  delle  imprese).  -  1.  E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
             2.  Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa  su tutto il territorio nazionale e fatte salve
          le  disposizioni  legislative  e  regolamentari in materia,
          nonche'  gli atti amministrativi generali da esse previsti,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa con il
          Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere, emana
          direttive sulla tenuta del registro.
             3.  L'ufficio  provvede  alla  tenuta del registro delle
          imprese  in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 6 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
             4.  L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             5.  L'iscrizione  nelle  sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  di  pubblicita'  notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
             6.  La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo   da   assicurare   completezza   ed   organicita'  di
          pubblicita'  per  tutte  le imprese soggette ad iscrizione,
          garantendo  la  tempestivita' dell'informazione su tutto il
          territorio   nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del
          decreto-legge  30  settembre  2005, n. 203, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».