Art. 27
                          (Certificazioni)
1.  Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario
di  fornire  un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
comprovante  il  rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti  o  dalla  quale risulti che il requisito in questione e'
rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma
di  originale,  di copia conforme o di traduzione autenticata possono
essere  richiesti  solo  nei  casi  previsti da altre disposizioni di
attuazione  di  norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse
generale,   tra  i  quali  l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza.  Ove
necessario,  le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui
agli  articoli  10  e  17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206,  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli
atti  relativi  a  societa'  per  azioni, societa' in accomandita per
azioni,   societa'   a  responsabilita'  limitata  per  i  quali  sia
prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.
 
          Note all'art. 27:
             -  Gli  articoli  10  e  17,  del  decreto legislativo 9
          novembre 2007, n. 206, cosi' recitano:
             «Art.10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento
          del  prestatore). - 1. Il prestatore che ai sensi dell'art.
          9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul
          territorio  nazionale  per  fornire  servizi  e'  tenuto ad
          informare  trenta  giorni  prima,  salvo i casi di urgenza,
          l'autorita'   di  cui  all'art.  5  con  una  dichiarazione
          scritta,   contenente  informazioni  sulla  prestazione  di
          servizi  che  intende  svolgere,  nonche'  sulla  copertura
          assicurativa  o  analoghi  mezzi  di protezione personale o
          collettiva   per  la  responsabilita'  professionale.  Tale
          dichiarazione  ha  validita'  per  l'anno  in  corso e deve
          essere  rinnovata, se il prestatore intende successivamente
          fornire  servizi  temporanei  o  occasionali  in tale Stato
          membro.  Il  prestatore  puo'  fornire la dichiarazione con
          qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
             2.  In occasione della prima prestazione, o in qualunque
          momento  interviene un mutamento oggettivo della situazione
          attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1
          deve essere corredata di:
              a)  un  certificato o copia di un documento che attesti
          la nazionalita' del prestatore;
              b)  una  certificazione  dell'autorita'  competente che
          attesti  che  il  titolare  e'  legalmente stabilito in uno
          Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
          non  gli  e' vietato esercitarle, anche su base temporanea,
          al momento del rilascio dell'attestato;
              c)   un   documento  che  comprovi  il  possesso  delle
          qualifiche professionali;
              d) nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), una
          prova  con  qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato
          l'attivita' in questione per almeno due anni nei precedenti
          dieci anni;
              e)  per  le  professioni nel settore della sicurezza la
          prova di assenza di condanne penali.
             3.   Per   i  cittadini  dell'Unione  europea  stabiliti
          legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
          b)  e'  rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli
          opportuni  accertamenti,  dall'autorita'  competente di cui
          all'art. 5.
             4.  Il  prestatore deve informare della sua prestazione,
          prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
          dopo,  l'ente  di previdenza obbligatoria competente per la
          professione  esercitata. La comunicazione, che non comporta
          obblighi  di  iscrizione  o  di  contribuzione, puo' essere
          effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.».
             «Art.  17  (Domanda  per  il  riconoscimento).  -  1. La
          domanda  di  cui  all'art.  16  e'  corredata  dei seguenti
          documenti:
              a)  un  certificato o copia di un documento che attesti
          la nazionalita' del prestatore;
              b) una copia degli attestati di competenza o del titolo
          di   formazione   che   da'  accesso  alla  professione  ed
          eventualmente  un  attestato  dell'esperienza professionale
          dell'interessato;
              c)  nei  casi di cui all'art. 27, un attestato relativo
          alla  natura  ed  alla  durata  dell'attivita',  rilasciato
          dall'autorita'  o  dall'organismo  competente  dello  Stato
          membro  d'origine  o  dello Stato membro da cui proviene il
          cittadino di cui all'art. 2, comma 1.
             2.  Le  autorita'  competenti  di cui all'art. 5 possono
          invitare  il richiedente a fornire informazioni quanto alla
          sua   formazione  nella  misura  necessaria  a  determinare
          l'eventuale  esistenza  di  differenze sostanziali rispetto
          alla   formazione  richiesta  sul  territorio  dello  Stato
          italiano.   Qualora  sia  impossibile  per  il  richiedente
          fornire  tali  informazioni, le autorita' competenti di cui
          all'art. 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorita'
          competente  o  a qualsiasi altro organismo pertinente dello
          Stato membro di origine.
             3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia
          subordinato   ai   requisiti   dell'onorabilita'   e  della
          moralita'  o  all'assenza di dichiarazione di fallimento, o
          l'esercizio  di  tale  professione  possa  essere sospeso o
          vietato  in  caso  di  gravi  mancanze  professionali  o di
          condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti
          si  considera provata da documenti rilasciati da competenti
          autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  o dello Stato
          membro  da  cui  proviene  il  cittadino di cui all'art. 2,
          comma 1.
             4.  Nei  casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di
          origine  o dello Stato membro da cui proviene l'interessato
          non  preveda  il  rilascio dei documenti di cui al comma 3,
          questi  possono  essere  sostituiti  da  una  dichiarazione
          giurata  o,  negli  Stati  membri  in  cui  tale  forma  di
          dichiarazione  non  e'  contemplata,  da  una dichiarazione
          solenne,  prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita'
          giudiziaria  o  amministrativa competente o, eventualmente,
          dinanzi  ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato
          membro  di  origine  o  dello  Stato membro da cui proviene
          l'interessato.
             5.  Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui
          cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri
          Stati  membri, devono essere fatte pervenire alle autorita'
          degli Stati membri richiedenti entro due mesi.
             6.  Qualora  l'accesso  ad una professione regolamentata
          sia  subordinato  al possesso di sana costituzione fisica o
          psichica,   tale  requisito  si  considera  dimostrato  dal
          documento  prescritto nello Stato membro di origine o nello
          Stato  membro  da  cui  proviene  l'interessato. Qualora lo
          Stato  membro  di  origine  o  di provenienza non prescriva
          documenti  del  genere,  le  autorita'  competenti  di  cui
          all'art.   5   accettano   un   attestato   rilasciato   da
          un'autorita' competente di detti Stati.
             7.  Qualora l'esercizio di una professione regolamentata
          sia  subordinato  al  possesso di capacita' finanziaria del
          richiedente  o di assicurazione contro i danni derivanti da
          responsabilita'    professionale,    tali    requisiti   si
          considerano  dimostrati  da  un attestato rilasciato da una
          banca  o  societa'  di  assicurazione con sede in uno Stato
          membro.
             8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della
          loro  presentazione  non  devono essere di data anteriore a
          tre mesi.
             9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda
          e'  corredata  da  un certificato dell'autorita' competente
          dello  Stato  membro di origine attestante che il titolo di
          formazione  soddisfa  i requisiti stabiliti dalla normativa
          comunitaria  in  materia  di  riconoscimento  dei titoli di
          formazione in base al coordinamento delle condizioni minime
          di formazione.».
             -  Il  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
          S.O.
             -  L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio
          2001, n. 96, citato elle Note all'art. 9, cosi' recita:
             «3.  La  domanda di iscrizione deve essere corredata dai
          seguenti documenti:
              a)  certificato  di  cittadinanza  di  uno Stato membro
          della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
              b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva
          ovvero  dichiarazione  dell'istante  con la indicazione del
          domicilio professionale;
              c)   attestato   di   iscrizione   alla  organizzazione
          professionale  dello Stato membro di origine, rilasciato in
          data   non   antecedente   a   tre   mesi   dalla  data  di
          presentazione, o dichiarazione sostitutiva.».