Art. 17
Consorzi di tutela
1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta puo' essere costituito e riconosciuto dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un
consorzio di tutela. Il Consorzio e' costituito fra tutti i soggetti
inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le
seguenti finalita':
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere
compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonche'
collaborativi nell'applicazione della presente legge;
b) espletare attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di
studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP,
nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione del
prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero,
alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti
di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
collaborare altresi' con le regioni e province autonome per lo
svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del
consumatore e di cura generale degli interessi della relativa
denominazione, nonche' azioni di vigilanza da espletare
prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con
l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e
province autonome.
2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu'
denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purche' le zone
di produzione dei vini interessati, cosi' come individuate dal
disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale
provinciale, regionale o interregionale, e purche' per ciascuna
denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata
l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' attribuito al consorzio
di tutela che ne faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero
sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13,
di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento
della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario
viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli
o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne
garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che
sara' definita con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti
di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o
IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione
del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla
denominazione e' tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal
Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi
dell'articolo 13, la rappresentativita' nella compagine sociale del
consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66
per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti
dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni. Il consorzio cosi'
autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti,
puo':
a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria
della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di
Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita'
del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento
dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonche'
definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attivita' delle categorie
interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o
IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la
tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli
interessi e diritti dei produttori;
d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della
denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.
5. Le attivita' di cui alla lettera d), del comma 4, sono distinte
dalle attivita' di controllo e sono svolte nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il
coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le
regioni e province autonome. L'attivita' di vigilanza di cui alla
lettera d), del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del
commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate
rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti
similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino
danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati
dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad
opera dell'autorita' competente ed i consorzi possono richiedere al
Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento,
sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono
la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di
revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare
attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono
svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio e'
autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni
strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attivita'
per la denominazione di competenza. I costi derivanti dalle attivita'
di cui al comma 4 sono a carico di tutti i soci del consorzio,
nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche
se non aderenti al consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti
con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
6. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui
al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi
soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della
immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di
cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i
criteri e le modalita' che saranno stabilite dal MIPAAF.
7. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo' proporre
l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o
della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un
logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e
IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di
tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. Il logo
medesimo e' utilizzato come segno distintivo delle produzioni
conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali
attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che
la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se
non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel
regolamento consortile.
8. E' fatta salva la possibilita' per i consorzi di detenere ed
utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da
sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello
stesso nello statuto.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
regioni e province autonome, da emanare entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attivita'
indicate nel presente articolo.
10. I consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle
competenze loro assegnate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n.
164, e del decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno
1997, n. 256, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro
un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9,
continuando nelle more a svolgere le attivita' di cui alle precedenti
autorizzazioni ministeriali. Con il decreto di cui al comma 9 saranno
stabilite le disposizioni per consentire il predetto adeguamento,
nonche' per l'eventuale conferma dell'incarico ai consorzi di tutela
delle sottozone di vini DOP.
Note all'art. 17:
- Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
dicembre 2008, n. 298.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, abrogata dal
presente decreto, recava: «Nuova disciplina delle
denominazioni d'origine.».
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 4
giugno 1997, n. 256, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 agosto 1997, n. 181.