Art. 17 
 
 
                         Consorzi di tutela 
 
  1. Per ciascuna denominazione di  origine  protetta  o  indicazione
geografica  protetta  puo'  essere  costituito  e  riconosciuto   dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   un
consorzio di tutela. Il Consorzio e' costituito fra tutti i  soggetti
inseriti nel sistema di controllo della denominazione e  persegue  le
seguenti finalita': 
    a) avanzare  proposte  di  disciplina  regolamentare  e  svolgere
compiti  consultivi  relativi  al   prodotto   interessato,   nonche'
collaborativi nell'applicazione della presente legge; 
    b) espletare attivita' di assistenza  tecnica,  di  proposta,  di
studio, di  valutazione  economico-congiunturale  della  DOP  o  IGP,
nonche' ogni altra  attivita'  finalizzata  alla  valorizzazione  del
prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine; 
    c) collaborare, secondo le  direttive  impartite  dal  Ministero,
alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi,  atti
di  concorrenza   sleale,   contraffazioni,   uso   improprio   delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla  legge;
collaborare altresi' con  le  regioni  e  province  autonome  per  lo
svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse; 
    d) svolgere, nei confronti dei soli  associati,  le  funzioni  di
tutela,  di  promozione,  di  valorizzazione,  di  informazione   del
consumatore  e  di  cura  generale  degli  interessi  della  relativa
denominazione,   nonche'   azioni   di   vigilanza    da    espletare
prevalentemente  alla  fase  del  commercio,  in  collaborazione  con
l'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo  con  le  regioni  e
province autonome. 
  2. E' consentita la costituzione di consorzi  di  tutela  per  piu'
denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purche'  le  zone
di produzione  dei  vini  interessati,  cosi'  come  individuate  dal
disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale
provinciale, regionale  o  interregionale,  e  purche'  per  ciascuna
denominazione di origine  o  indicazione  geografica  sia  assicurata
l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili. 
  3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' attribuito al  consorzio
di tutela che ne faccia richiesta e che: 
    a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero
sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13,
di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento
della produzione certificata  dei  vigneti  iscritti  allo  schedario
viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni; 
    b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti  individuati
dal Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e
consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori  singoli
o associati, vinificatori e imbottigliatori  autorizzati,  e  che  ne
garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi  sociali,  che
sara' definita con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
    c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti. 
  4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei  confronti
di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli  della  DOP  o
IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,  informazione
del  consumatore  e  cura  generale  degli  interessi  relativi  alla
denominazione e' tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal
Ministero sui  dati  inseriti  nel  sistema  di  controllo  ai  sensi
dell'articolo 13, la rappresentativita' nella compagine  sociale  del
consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66
per cento della produzione certificata,  di  competenza  dei  vigneti
dichiarati a DO  o  IG  negli  ultimi  2  anni.  Il  consorzio  cosi'
autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti,
puo': 
    a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria
della denominazione  interessata,  l'attuazione  delle  politiche  di
Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita'
del prodotto DOP e IGP, e contribuire  ad  un  miglior  coordinamento
dell'immissione sul mercato  della  denominazione  tutelata,  nonche'
definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto; 
    b)  organizzare  e  coordinare  le  attivita'   delle   categorie
interessate alla produzione e alla commercializzazione  della  DOP  o
IGP; 
    c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per  la
tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela  degli
interessi e diritti dei produttori; 
    d) svolgere azioni di  vigilanza,  tutela  e  salvaguardia  della
denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio. 
  5. Le attivita' di cui alla lettera d), del comma 4, sono  distinte
dalle attivita'  di  controllo  e  sono  svolte  nel  rispetto  della
normativa  nazionale  e  comunitaria   e   sono   svolte   sotto   il
coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo  con  le
regioni e province autonome. L'attivita' di  vigilanza  di  cui  alla
lettera d), del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella  fase  del
commercio e consiste nella verifica  che  le  produzioni  certificate
rispondano ai requisiti previsti dai  disciplinari,  e  che  prodotti
similari non ingenerino confusione  nei  consumatori  e  non  rechino
danni alle produzioni DOP e IGP. Agli  agenti  vigilatori  incaricati
dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge  ad
opera dell'autorita' competente ed i consorzi possono  richiedere  al
Ministero il rilascio degli  appositi  tesserini  di  riconoscimento,
sulla base della normativa vigente. Gli  agenti  vigilatori  gia'  in
possesso della qualifica di agente di pubblica  sicurezza  mantengono
la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso  provvedimento  di
revoca. Gli agenti  vigilatori  in  nessun  modo  possono  effettuare
attivita' di vigilanza  sugli  organismi  di  controllo  ne'  possono
svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio e'
autorizzato  ad  accedere  al  SIAN  per  acquisire  le  informazioni
strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di  tali  attivita'
per la denominazione di competenza. I costi derivanti dalle attivita'
di cui al comma 4 sono a  carico  di  tutti  i  soci  del  consorzio,
nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo,  anche
se non aderenti al consorzio, secondo criteri che  saranno  stabiliti
con regolamento del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  6. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni  di  cui
al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai  nuovi
soggetti  utilizzatori  della   denominazione,   al   momento   della
immissione nel sistema di controllo, il contributo di  avviamento  di
cui al  decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2008,  n.  201,  secondo  i
criteri e le modalita' che saranno stabilite dal MIPAAF. 
  7. Il consorzio riconosciuto ai sensi del  comma  4  puo'  proporre
l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP  o
della IGP, il marchio consortile precedentemente in  uso,  ovvero  un
logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti  DOP  e
IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai  consorzi  di
tutela  per  l'esercizio  delle  attivita'  loro  affidate.  Il  logo
medesimo  e'  utilizzato  come  segno  distintivo  delle   produzioni
conformi ai disciplinari  delle  rispettive  DOP  o  IGP,  come  tali
attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione  che
la  relativa  utilizzazione  sia  garantita  a  tutti  i   produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se
non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole  contenute  nel
regolamento consortile. 
  8. E' fatta salva la possibilita' per i  consorzi  di  detenere  ed
utilizzare un  marchio  consortile,  a  favore  degli  associati,  da
sottoporre ad approvazione ministeriale e  previo  inserimento  dello
stesso nello statuto. 
  9. Per quanto non previsto dal presente articolo, con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
regioni e province autonome, da emanare entro il termine di sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi  di  svolgere  le  attivita'
indicate nel presente articolo. 
  10. I consorzi regolarmente costituiti ed operativi  in  base  alle
competenze loro assegnate ai sensi della legge 10 febbraio  1992,  n.
164, e del decreto del Ministro per le politiche  agricole  4  giugno
1997, n. 256, devono adeguare, ove necessario, i loro  statuti  entro
un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui  al  comma  9,
continuando nelle more a svolgere le attivita' di cui alle precedenti
autorizzazioni ministeriali. Con il decreto di cui al comma 9 saranno
stabilite le disposizioni per  consentire  il  predetto  adeguamento,
nonche' per l'eventuale conferma dell'incarico ai consorzi di  tutela
delle sottozone di vini DOP. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  2008,  n.
          249, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2008,  n.  201,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          dicembre 2008, n. 298. 
              - La legge 10  febbraio  1992,  n.  164,  abrogata  dal
          presente   decreto,   recava:   «Nuova   disciplina   delle
          denominazioni d'origine.». 
              - Il decreto del Ministro per le politiche  agricole  4
          giugno 1997, n. 256, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 agosto 1997, n. 181.