Art. 54 
 
 Natura e finalita' dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori 
 
1. L'Opera nazionale per i figli  degli  aviatori,  ente  di  diritto
pubblico dotato di autonomia amministrativa  e  contabile  avente  lo
scopo  di  provvedere  all'assistenza  degli  orfani  del   personale
militare dell'Aeronautica militare sotto la  vigilanza  del  Ministro
della difesa, e' riordinata secondo le  disposizioni  della  presente
sezione. 
2. L'organizzazione e il funzionamento  dell'Opera  nazionale  per  i
figli  degli  aviatori  sono  disciplinati  con  lo  statuto  di  cui
all'articolo 56, deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta del  Presidente  nazionale,  e  approvato  con  decreto  del
Ministro della difesa. 
3. Ai fini di cui al comma  1,  sono  equiparati  agli  orfani  degli
aviatori i figli del personale militare  dell'  Aeronautica  militare
dichiarato grande invalido per causa  di  servizio  e  iscritto  alla
prima categoria di pensione privilegiata.