Art. 54 Natura e finalita' dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori 1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni della presente sezione. 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. 3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell' Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.