Art. 56 
 
       Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori 
 
1. L'organizzazione e il funzionamento  dell'Opera  nazionale  per  i
figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto  in  base
alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo  1975,
n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  quanto  applicabili,  nonche'
alla presente sezione. 
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri  di  efficacia,
efficienza, economicita' e semplificazione: 
a) modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto; 
b) compiti e funzionamento  degli  organi  di  cui  all'articolo  55,
nonche' degli agenti e  degli  uffici  responsabili  delle  attivita'
amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il  principio
di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione; 
c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio; 
d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta. 
 
 
          Note all'art. 56: 
          -  La  legge  20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni   sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 87. 
          - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  si
          vedano le note all'art. 50. 
          - Per il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  si
          vedano le note all'art. 14. 
          - Il testo dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale), pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30  aprile  1969,  n.
          111, e' il seguente: 
          «Art. 65. - Gli  enti  pubblici  e  le  persone  giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a  compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione. 
          La percentuale da destinare agli  investimenti  immobiliari
          non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali  somme
          e non puo' essere inferiore al 20 per  cento  di  esse;  le
          parti restanti possono essere impiegate  negli  altri  modi
          previsti, per ciascun ente,  dalle  leggi  istitutive,  dai
          regolamenti e dagli statuti. 
          Le  percentuali  possono  essere  variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata da ciascun ente con decreto del  Ministro  per  il
          lavoro e della previdenza sociale emanato di  concerto  con
          il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio  e
          la programmazione economica. 
          I piani di impiego debbono  essere  presentati -  entro  30
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono - al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
          Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
          all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero
          del  tesoro  e  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione economica entro i  60  giorni  successivi  a
          quello di presentazione. 
          L'approvazione  dei  piani  di  impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma  dalle  procedure   previste   per   l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese le procedure previste nella legge 5  giugno  1850,
          n. 1037, e nell'articolo 17 del codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione. 
          Su richiesta del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          una quota non  superiore  al  dieci  per  cento  dei  fondi
          disponibili  e'   destinata,   in   aggiunta   alle   quote
          percentuali di cui al secondo comma,  all'acquisto  e  alla
          costruzione di immobili per uso  ufficio  da  assegnare  in
          locazione alle amministrazioni medesime. 
          L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso
          degli uffici e per alloggi di servizio  non  rientrano  tra
          gli impieghi dei  fondi  disponibili  di  cui  al  presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al  sesto
          comma. 
          E'  abrogata  ogni  disposizione  contraria  alle  presenti
          norme.».