Art. 57 
 
       Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori 
 
1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli  degli  aviatori  sono
costituite da: 
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; 
b) rendite patrimoniali; 
c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; 
d)  sottoscrizioni  collettive  volontarie   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 738.