Art. 57 Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori 1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da: a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; b) rendite patrimoniali; c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 738.