Art. 58 Bilanci di previsione, conti consuntivi e attivita' di gestione dell' Opera nazionale per i figli degli aviatori l. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione. 2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale, scelto tra gli ufficiali in congedo dell' Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto allo stesso. 4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell' Aeronautica militare.
Note all'art. 58: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.