Art. 42 
                          (Reti di imprese) 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le  condizioni  per  il  riscontro  della  sussistenza  dei
requisiti idonei a far riconoscere le imprese  come  appartenenti  ad
una delle reti di imprese  di  cui  all'articolo  3,  comma  4-ter  e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme,  modalita'  e
termini  di  presentazione  delle  richieste  per  il  riconoscimento
dell'appartenenza  ad  una  rete  di  imprese  sono   stabilite   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2.  Alle  imprese  appartenenti  ad  una  delle  reti  di   imprese
riconosciute  ai  sensi  del  comma  1  competono  vantaggi  fiscali,
amministrativi e finanziari, nonche'  la  possibilita'  di  stipulare
convenzioni  con  l'A.B.I.  nei  termini  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.