Art. 44 
(Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di  ricercatori   residenti
                             all'estero) 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi e'  escluso  dalla  formazione
del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il  novanta  per  cento
degli emolumenti percepiti dai docenti  e  dai  ricercatori  che,  in
possesso di  titolo  di  studio  universitario  o  equiparato  e  non
occasionalmente  residenti  all'estero,  abbiano  svolto  documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso  centri  di  ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni  continuativi  e
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro  i
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia,  acquisendo  conseguentemente  la   residenza   fiscale   nel
territorio dello Stato. 
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla  formazione
del  valore  della  produzione  netta  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui  il  ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato  e  nei  due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.