Art. 47 
                     (Concessioni autostradali) 
 
  1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 le parole :  "31  dicembre  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2010"; 
    b) il comma 2. bis e' sostituito dal  seguente:  "2.  bis.  -  La
societa' ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando  di
gara per l'affidamento della concessione di  costruzione  e  gestione
dell'autostrada  del  Brennero.  A  tal  fine   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS  S.p.A.  in  ordine  ai
contenuti  del  bando  di  gara,  ivi  compreso   il   valore   della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima  di
proventi che il concessionario  e'  autorizzato  ad  accantonare  nel
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento  annuo  di  70
milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a
concorrenza del valore di concessione, che viene versato  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato.  Nella  determinazione  del  valore   di
concessione, di  cui  al  periodo  precedente,  vanno  in  ogni  caso
considerate le somme gia' erogate dallo Stato  per  la  realizzazione
dell'infrastruttura. ". 
  2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo,  le  parole:  "la  societa'  Autostrada  del
Brennero  S.p.A."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la   societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada
del Brennero". 
    b) al primo  periodo,  dopo  le  parole:  "il  Brennero  ed  alla
realizzazione delle  relative  gallerie"  sono  aggiunte  le  parole:
"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse 
fino al nodo stazione di Verona" 
    c)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "Tale  accantonamento  e'
effettuato in esenzione d'imposta" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo  sono  effettuati
in esenzione di imposta". 
    d) Al terzo periodo le parole:  "dalla  societa'  Autostrada  del
Brennero S.p.A. entro  il  30  giugno  1998"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le
parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con  il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998"
sono sostituite  dalle  seguenti  "con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012". 
  3. L'articolo 2, comma 202, lettera a),  della  legge  23  dicembre
2009 n.  191,  si  interpreta  nel  senso  che  in  caso  di  mancato
adeguamento da parte dei concessionari degli  schemi  di  convenzione
ovvero dei Piani  economico-finanziari  alle  prescrizioni  del  CIPE
attestato  dal  concedente   dandone   comunicazione   ai   Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
gli schemi di convenzione stessi non si intendono  approvati  e  sono
sottoposti  alle  ordinarie  procedure   di   approvazione   di   cui
all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,
n. 286".