Art. 47 (Concessioni autostradali) 1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2010"; b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: "2. bis. - La societa' ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima di proventi che il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. ". 2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada del Brennero S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero". b) al primo periodo, dopo le parole: "il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie" sono aggiunte le parole: "nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona" c) al secondo periodo, le parole: "Tale accantonamento e' effettuato in esenzione d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta". d) Al terzo periodo le parole: "dalla societa' Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012". 3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".