Art. 48 
         (Disposizioni in materia di procedure concorsuali) 
 
  1. 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
"Art.  182-quater  (disposizioni  in  tema  di  prededucibilita'  dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di  ristrutturazione
dei debiti). 
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da
banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di  cui  agli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160  e
seguenti  ovvero  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei   debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 111. 
Sono altresi' prededucibili ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
111, i crediti derivanti da  finanziamenti  effettuati  dai  soggetti
indicati al precedente comma in funzione  della  presentazione  della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei  debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui  all'articolo
160 o  dall'accordo  di  ristrutturazione  e  purche'  il  concordato
preventivo o l'accordo siano omologati. 
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice  civile,  il
primo comma si applica anche ai finanziamenti  effettuati  dai  soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. 
Sono altresi' prededucibili i compensi  spettanti  al  professionista
incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo
comma, 182-bis, primo  comma,  purche'  il  concordato  preventivo  o
l'accordo sia omologato. 
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per
l'approvazione del  concordato  ai  sensi  dell'articolo  177  e  dal
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo  182-bis,
primo e sesto comma.". 
  2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis  del  R.D.  16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: 
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o  esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto  dall'imprenditore  anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente  articolo,  depositando  presso  il  tribunale  la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e  una
proposta  di   accordo   corredata   da   una   dichiarazione   dell'
imprenditore, avente valore  di  autocertificazione,  attestante  che
sulla  proposta  sono  in  corso  trattative  con  i  creditori   che
rappresentano almeno il sessanta per  cento  dei  crediti  e  da  una
dichiarazione  del  professionista  avente   i   requisiti   di   cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza  delle
condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori  con  i
quali non sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al
presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese. 
Il  tribunale,  verificata  la   completezza   della   documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il  termine  di  trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della  documentazione  stessa.  Nel  corso
dell'udienza,  riscontrata  la  sussistenza   dei   presupposti   per
pervenire  a  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  con  le
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il  regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in  corso  trattative  o
che hanno comunque  negato  la  propria  disponibilita'  a  trattare,
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o  proseguire  le
azioni cautelari o esecutive  assegnando  il  termine  di  non  oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo  di  ristrutturazione  e
della relazione redatta dal professionista a norma del  primo  comma.
Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma  del  quinto
comma in quanto applicabile. 
A seguito del deposito dell'accordo di  ristrutturazione  dei  debiti
nei  termini  assegnati  dal  tribunale   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".