Art. 50 
                            (Censimento) 
 
  1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e  delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n.  763/08  del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale
dell'industria e dei  servizi  ed  il  censimento  delle  istituzioni
nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro
per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni  per
l'anno 2013. 
  2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere  b),  c)  ed  e)  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  l'Istat  organizza  le
operazioni di ciascun censimento  attraverso  il  Piano  generale  di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante  specifiche  intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per  i  territori  di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento dei  dati,  gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e  le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli  uffici  di
censimento, singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle
procedure di cui agli articoli 7  e  11  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni  pubbliche
di  fornitura  all'Istat  di  basi  dati  amministrative  relative  a
soggetti  costituenti  unita'  di  rilevazione  censuaria.   L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': 
    a) le modalita'  di  costituzione  degli  uffici  di  censimento,
singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle  operazioni
censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi
agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi  della
rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
    b) in ragione delle peculiarita' delle  rispettive  tipologie  di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali  del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita'  di
conferimento dell'incarico di coordinatore e  rilevatore,  anche  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza  entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa  con  il  Dipartimento  della  Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento  dei
dati e la tutela della riservatezza, le modalita' di  diffusione  dei
dati, anche con frequenza inferiore alle tre  unita',  ad  esclusione
dei dati di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e la comunicazione  dei  dati  elementari  ai  soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto  del  decreto  legislativo  n.
322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di  buona
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e  di
ricerca scientifica,  nonche'  la  comunicazione  agli  organismi  di
censimento dei dati elementari,  privi  di  identificativi  e  previa
richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali,  nel
rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla  normativa
vigente  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  a  scopi
statistici; 
    d) limitatamente al 15° Censimento generale della  popolazione  e
delle abitazioni, le modalita'  per  il  confronto  contestuale  alle
operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti
nelle anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con  il
Ministero dell'Interno, le modalita'  di  aggiornamento  e  revisione
delle  anagrafi  della  popolazione  residente   sulla   base   delle
risultanze censuarie. 
  3. Per gli enti territoriali  individuati  dal  Piano  Generale  di
censimento  di  cui  al  comma  2  come  affidatari  di  fasi   delle
rilevazioni censuarie, le  spese  derivanti  dalla  progettazione  ed
esecuzione dei  censimenti  sono  escluse  dal  Patto  di  stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno  e'  regolato
con riferimento al  saldo  finanziario  sono  escluse  dalle  entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. 
  4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali  connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al  comma  2,  possono  avvalersi
delle forme contrattuali flessibili,  ivi  compresi  i  contratti  di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene  fino  al  31
dicembre   2014,   dando   apposita    comunicazione    dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  5. La determinazione  della  popolazione  legale  e'  definita  con
decreto del Presidente della  Repubblica  sulla  base  dei  dati  del
censimento relativi alla popolazione  residente,  come  definita  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al
comma 2,  l'ISTAT  provvede  alle  iniziative  necessarie  e  urgenti
preordinate  ad  effettuare  la   rilevazione   sui   numeri   civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni  con  popolazione
residente non inferiore a 20.000 abitanti  e  la  predisposizione  di
liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi  di
anagrafi  comunali  attraverso  apposite  circolari.   Con   apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza,  l'ISTAT  stabilisce  la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT.  Il  Ministero  dell'Interno  vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei  loro  obblighi  di
comunicazione, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  dei  poteri
sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo  1,  comma  6,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: 
"6. L'INA promuove la  circolarita'  delle  informazioni  anagrafiche
essenziali al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in  tempo  reale,  dei
dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla  famiglia
anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle  persone  residenti
in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  ai  sensi
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  sono
emanate le  disposizioni  volte  ad  armonizzare  il  regolamento  di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 
  6. Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e in attuazione del Protocollo di intesa  sottoscritto  dall'ISTAT  e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: 
    a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie,  nel  rispetto  del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto  Protocollo,  secondo  il  Piano
Generale di Censimento di cui al numero  Istat  SP/1275.2009  del  23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano  anche
gli  enti  e  gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle   operazioni
censuarie; 
    b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita'  loro  affidate
secondo i rispettivi Piani di  censimento  e  attraverso  la  scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra  il  modello  ad  alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi; 
    c) l'ISTAT, gli enti e gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle  forme  contrattuali  flessibili  ivi
previste limitatamente  alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta  selezione,  assunzione  o
reclutamento da parte dell'Istat e' data  apposita  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  7. Gli organi preposti allo svolgimento  delle  operazioni  del  6°
censimento generale dell'agricoltura sono  autorizzati  a  conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore  e  coordinatore,  anche
incarichi  di  natura  autonoma  limitatamente  alla   durata   delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il  31  dicembre  2011.  Il
reclutamento dei  coordinatori  intercomunali  di  censimento  e  gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo  le  modalita'  previste
dalla normativa e dagli accordi di cui  al  presente  comma  e  dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche  territoriali  o  funzionali,  nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale  esterno
alle  pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT   provvede   con   proprie
circolari  alla   definizione   dei   requisiti   professionali   dei
coordinatori intercomunali  di  censimento  e  degli  eventuali  loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei  rilevatori  in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 
  8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, il personale che risulti in  esubero  all'esito  del
riordino   previsto   dall'articolo   7   nonche'   dell'applicazione
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, a  domanda,  e'  trasferito  all'istat,  anche  in  posizione  di
soprannumero, salvo  riassorbimento  al  verificarsi  delle  relative
vacanze in organico. Al predetto personale e' attribuito  un  assegno
personale riassorbibile  pari  alla  differenza  tra  il  trattamento
economico  in  godimento  ed  il  trattamento   economico   spettante
nell'ente di destinazione. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti
dalle  ulteriori  attivita'   previste   dal   regolamento   di   cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, in legge  20  novembre  2009,  n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17.