Art. 51 
(Semplificazione   dell'installazione   di   piccoli   impianti    di
                   distribuzione di gas naturale) 
 
  1. L'installazione di  impianti  fissi  senza  serbatoi  d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta  di
gas naturale per autotrazione e' subordinata  alla  presentazione  di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare  al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente. 
  2. Fatta salva la disciplina comunitaria in  materia  di  prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio  di
accumulo per il rifornimento a carica  lenta  di  gas  naturale,  per
autotrazione, con una capacita' di compressione  non  superiore  a  3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15  del  decreto
legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione
della  presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  3.  L'impianto,  costituito  dall'apparecchio,  dalla  condotta  di
adduzione del gas e della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego  del  gas
naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968,  n.  186,  e  successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. 
  4.  Sono  abilitate  all'installazione,  allo  smontaggio  e   alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi  i  requisiti  stabiliti
dal decreto adottato ai sensi  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma
13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n.  248,  che  risultano
iscritte presso la Camera di commercio, industria  ed  artigianato  e
che esercitano le attivita' di: 
    a) impianti di produzione, di trasporto, di  distribuzione  e  di
utilizzazione dell'energia  elettrica  all'interno  degli  edifici  a
partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente
distributore; 
    b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo  stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto  di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore. 
  5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente  articolo,
non necessitano, in  ogni  caso,  di  autorizzazione  in  materia  di
prevenzione  incendi.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  da   parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi,  di  effettuare
controlli, anche a campione, ed  emettere  prescrizioni.  La  mancata
esibizione  della  dichiarazione  di  conformita'  dell'impianto,  in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle  sanzioni,  in
relazione alla tipologia di  attivita'  in  cui  viene  accertata  la
violazione, previste dal  decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2  dicembre  2005,
n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. 
  6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui  al  comma  1  e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 
  7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole "sessanta", sono sostituite dalle seguenti: "centoventi".