Art. 54 (EXPO) 1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attivita' indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti. 2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. 3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza possibilita' di delega, avendo in ogni caso presente la finalita' di un contenimento dei costi della societa', anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1. 3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della societa' Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la societa' invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.