Art. 11 
 
 
         Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico 
 
  1. I Ministri dello  sviluppo  economico,  per  la  semplificazione
normativa e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere,
assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di  rappresentanza
delle imprese, predispongono forme di monitoraggio  sull'attivita'  e
sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione  sul
territorio  delle  attivita'  imprenditoriali  e  degli  insediamenti
produttivi,  alle  condizioni  di  efficienza  del  mercato  e   alla
rispondenza dei  servizi  pubblici  alle  esigenze  di  cittadini  ed
imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri
soggetti pubblici e privati, di effettuare  segnalazioni  e  rilevare
criticita'. I monitoraggi  che  comportino  il  trattamento  di  dati
personali sono realizzati nel rispetto  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per  i  primi
tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente  disciplina,
al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono  informati,  ove
necessario, il responsabile del SUAP e le  amministrazioni  pubbliche
interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e  verifiche
di competenza. 
  2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo  38,
comma  5,  del  decreto-legge,  i  Ministri  di  cui   al   comma   1
predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di  bilancio  destinati
allo scopo a carico della finanza pubblica, un  piano  di  formazione
dei dipendenti pubblici, in collaborazione con  la  Conferenza  delle
Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale  partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere  sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche  di
assicurare  sempre  e  tempestivamente  l'esercizio  del  diritto  di
iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  38,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «5. Il Comitato per la semplificazione di cui  all'art.
          1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 38 (Impresa in  un  giorno).  -  1.  Al  fine  di
          garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
          all'art.  41  della  Costituzione,  l'avvio  di   attivita'
          imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei  requisiti
          di  legge,  e'  tutelato  sin  dalla  presentazione   della
          dichiarazione di inizio attivita'  o  dalla  richiesta  del
          titolo autorizzatorio. 
              2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere  e),
          m), p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione. 
              3. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
                a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall' art. 9 del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
                a-bis) viene assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata   dall'   art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
                c) l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  ("Agenzie  per  le
          imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
                d) i comuni che  non  hanno  istituito  lo  sportello
          unico, ovvero  il  cui  sportello  unico  non  risponde  ai
          requisiti di cui alla lettera a),  esercitano  le  funzioni
          relative allo sportello unico, delegandole alle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  le  quali
          mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che  assume
          la denominazione di "impresainungiorno",  prevedendo  forme
          di gestione congiunta con l'ANCI; 
                e)  l'attivita'  di  impresa  puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
                f) lo sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                g)   per   i   progetti   di   impianto    produttivo
          eventualmente  contrastanti   con   le   previsioni   degli
          strumenti urbanistici, e' previsto  un  termine  di  trenta
          giorni per il rigetto o  la  formulazione  di  osservazioni
          ostative, ovvero  per  l'attivazione  della  conferenza  di
          servizi per la conclusione certa del procedimento; 
                h) in caso di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
              5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente articolo. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».