Art. 28 
 
 
                        Sospensione e revoca 
 
  1. Il riconoscimento e' sospeso, con apposito provvedimento, per un
periodo da uno a sei mesi quando  sono  accertate  gravi  o  ripetute
irregolarita' da parte dell'organismo  notificato  nell'attivita'  di
valutazione o verifica ovvero  qualora  dall'attivita'  di  vigilanza
emerga il venire meno dei requisiti prescritti. 
  2. Decorso il termine di  cui  al  comma  1,  il  provvedimento  di
sospensione e' ritirato  a  seguito  dell'accertata  rimozione  delle
irregolarita' o carenze. 
  3. Il riconoscimento e' revocato, con apposito  provvedimento,  nel
caso in cui l'organismo notificato non ottempera, con le modalita'  e
i  tempi  indicati,  a  quanto   stabilito   nel   provvedimento   di
sospensione. 
  4.  I  provvedimenti  relativi  alla  sospensione  e  revoca   sono
comunicati all'organismo notificato, alla Commissione europea e  agli
altri Stati membri. 
  5. Nel caso in cui l'organismo notificato, del quale  e'  accertato
il  mancato  soddisfacimento  di  uno  o  piu'   requisiti   previsti
all'allegato VIII, sia stato notificato da un altro Stato membro,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ne  informa   la
Commissione europea.