Art. 30 
 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  vigila  sulle
attivita' degli organismi notificati ai sensi del  presente  decreto,
adottando  idonei  provvedimenti  ispettivi,  di  propria  iniziativa
ovvero  su  richiesta  dei   soggetti   preposti   all'utilizzo   dei
sottosistemi o dei componenti, anche mediante  verifiche  a  campione
delle certificazioni rilasciate. A tale fine gli organismi notificati
comunicano ogni anno alla suddetta amministrazione le  certificazioni
emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate  dai  laboratori,
oltre ogni altra utile  informazione  richiesta  circa  le  attivita'
svolte. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  dispone,  con
periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza
presso gli organismi notificati e ove ritenuto  necessario  presso  i
laboratori di cui  essi  si  avvalgono,  al  fine  di  verificare  la
sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle  operazioni
svolte.