Art. 30 Attivita' di vigilanza 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi o dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tale fine gli organismi notificati comunicano ogni anno alla suddetta amministrazione le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori, oltre ogni altra utile informazione richiesta circa le attivita' svolte. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi notificati e ove ritenuto necessario presso i laboratori di cui essi si avvalgono, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.