Art. 16 
 
                          Quadri economici 
 
                    (art. 17, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I quadri  economici  degli  interventi  sono  predisposti  con
progressivo approfondimento in rapporto al livello  di  progettazione
al quale sono riferiti e con le necessarie  variazioni  in  relazione
alla  specifica  tipologia  e  categoria  dell'intervento  stesso   e
prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: 
    a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; 
    a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 
    b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
    1-  lavori  in  economia,  previsti  in   progetto   ed   esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
    2- rilievi, accertamenti e indagini; 
    3- allacciamenti ai pubblici servizi; 
    4- imprevisti; 
    5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 
    6- accantonamento di cui all'articolo  133,  commi  3  e  4,  del
codice; 
    7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche relative alla progettazione,  alle  necessarie
attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  all'assistenza
giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del  codice,  nella  misura  corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 
    8- spese  per  attivita'  tecnico  amministrative  connesse  alla
progettazione, di supporto al responsabile  del  procedimento,  e  di
verifica e validazione; 
    9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
    10- spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche; 
    11- spese per accertamenti di laboratorio  e  verifiche  tecniche
previste  dal  capitolato  speciale   d'appalto,   collaudo   tecnico
amministrativo,  collaudo  statico  ed   altri   eventuali   collaudi
specialistici; 
    12- I.V.A., eventuali  altre  imposte  e  contributi  dovuti  per
legge. 
    2. L'importo dei lavori a misura, a corpo  ed  in  economia  deve
essere suddiviso in importo per  l'esecuzione  delle  lavorazioni  ed
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza. 
 
              Note all'art. 16 
              - Il testo dell'articolo 133, commi 3 e 4,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  nell'anno  di
          presentazione dell'offerta con il decreto di cui  al  comma
          6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in   aumento   o   in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7." 
              - Il  testo  dell'articolo  90,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "5. Il regolamento definisce i limiti  e  le  modalita'
          per la stipulazione per intero,  a  carico  delle  stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi." 
              - Il testo dell'articolo 92, comma  7-bis,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere  nel  quadro
          economico   di    ciascun    intervento    sono    comprese
          l'assicurazione  dei  dipendenti,  nonche'  le   spese   di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento." 
              - Il  testo  dell'articolo  92,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "5.  Una  somma  non  superiore  al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti  di  cui  all'articolo  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere.  Le  quote  parti  della  predetta
          somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico dell'amministrazione  medesima,  costituiscono
          economie. I soggetti  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
          analoghi criteri."